Art. 3. 
1. In relazione a quanto disposto con il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del  29  settembre  1990,  emanato  in  applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.  154  le
minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per  gli
anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire  2.800
miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi. 
 
          Note all'art. 3:
          -  Il  D.P.C.M.  28  settembre 1990, reca norme concernenti
          adeguamento degli scaglioni  delle  aliquote  IRPEF,  delle
          detrazioni  dei  limiti di reddito previsto dall'art. 3 del
          d.l. 2 marzo 1989, n.  89  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 aprile 1989, n. 154".
          -  Il  testo  dell'art.  3, secondo comma, del D.L. 2 marzo
          1989 n. 69, convertito con modificazioni,  dalla  legge  27
          aprile  1989,  n.  154 concernente "Disposizioni urgenti in
          materia di imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          versamento   di   acconto   delle   imposte   sui   redditi
          determinazione forfettaria del reddito  e  dell'IVA,  nuovi
          termini  per  presentazione delle dichiarazioni da parte di
          determinate  categorie   e   contribuenti,   sanatoria   di
          irregolarita'  formali  e  minori  infrazioni,  ampliamento
          degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'  in
          materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle concessioni
          governative", e' il seguente "2. Entro il 30  settembre  di
          ciacun  anno,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          si  procede  alla ricognizione della variazione percentuale
          di  cui  al  comma  1  e  si  stabiliscono  i   conseguenti
          adeguamenti   degli   scaglioni   delle   aliquote,   delle
          detrazioni e dei  limiti  di  reddito;  gli  importi  degli
          scaglioni  delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di
          reddito, sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la
          frazione  non  e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se
          e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno  successivo.
          Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989".