Art. 4. 1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67. 2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 3. Negli anni 1991 e 1992 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, e' stabilito, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. 4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. 5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine le parole: ";le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami". 6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite dalle altre: ",che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;". 7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)" e' il seguente "1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e suc- cessive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni della legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per cento". - Il testo dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e' il seguente: "L'amministrazione postale e le aziende ed istititi di credito devono operare una ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani". - Il testo dell'art. 7, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' il seguente: "10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo". - Il testo dell'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente "Misure urgenti in materia tributaria" e' il seguente: "Art. 35. - Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di acconto dei versamenti di cui all'art. 8 primo comma, n. 3)bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni". - Il testo degli articoli 31, primo comma, lettera a), e 32, primo comma lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, concernente "Perfezionamento e revisione del sistema catastale" e' il seguente: "Art. 31, primo comma, lett. a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale". "Art. 32, primo comma, lett. b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle relative alle unita' immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale". - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 concernente "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", e' il seguente: "Art. 15. (Aliquote). - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti: a) fino al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque per cento; b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale, dal cinque al dieci per cento; c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale, del dieci al quindici per cento; d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore iniziale, dal quindici al venti per cento; e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale, dal venti al venticinque per cento; f) oltre il duecento per cento del valore iniziale, dal venticinque al trenta per cento".