Art. 4. 
 
  1. Per il  versamento  d'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui  redditi,
da effettuarsi a partire dall'anno 1991  da  parte  dei  contribuenti
diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul  reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per
cento. Per il versamento d'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  giuridiche,  nonche'  per  quello  dell'imposta  locale  sui
redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per
cento anche per i periodi successivi a quelli  indicati  all'articolo
4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67. 
  2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale
e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1992,  la  ritenuta  sugli
interessi, premi ed altri frutti dei depositi e  dei  conti  correnti
bancari e postali di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo  quanto
disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo  1988,  n.
67. 
  3. Negli  anni  1991  e  1992  il  versamento  di  acconto  di  cui
all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976,  n.  46,  convertito
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n.  249  e  successive
modificazioni, e' stabilito, con esclusione dei depositi  di  cui  al
comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50  per
cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. 
  4. Le modificazioni derivanti  dalla  revisione  degli  estimi  del
catasto edilizio  urbano  mediante  nuove  tariffe  e  nuove  rendite
catastali disposta con il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  20
gennaio 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992  ai  fini
della determinazione  del  reddito  dei  fabbricati  nonche'  per  la
rettifica dei valori degli atti  pubblici  formati,  dalle  scritture
private autenticate e di quelle non  autenticate  presentate  per  la
registrazione, degli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,  delle
successioni aperte e delle donazioni poste in essere  successivamente
al  31  dicembre  1991.  Le  predette  modificazioni  devono   essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre  1991.  Per
la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991
nonche' per la rettifica dei  valori  degli  atti  pubblici  formati,
dalle scritture private  autenticate  e  di  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, degli atti giudiziari  pubblicati  o
emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste  in  essere
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto
edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1
allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti
di aggiornamento stabiliti per l'anno  1989,  aumentati  del  25  per
cento ed arrotondati  alla  lira  superiore.  Restano  fermi  per  la
rettifica dei valori  di  atti  e  scritture,  formati,  autenticati,
pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste
in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con
il decreto del Ministro delle finanze 16  dicembre  1988,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. 
  5. Nell'articolo 31, primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo
sono  aggiunte,  in  fine  le  parole:  ";le  commissioni   censuarie
provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni
distrettuali non sono state  in  grado,  per  qualsiasi  ragione,  di
presentare osservazioni e reclami". 
  6. Nell'articolo 32, primo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia'
approvate dalla commissione censuaria  provinciale"  sono  sostituite
dalle altre: ",che gli uffici  sono  tenuti  a  trasmettere  dopo  la
scadenza del termine previsto  dalla  lettera  a),  del  primo  comma
dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono  state
in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;". 
  7. Fino al 31  dicembre  1991  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in
tutti  i  comuni  e  per  ogni  scaglione  di  incremento  di  valore
imponibile,  nella  misura  massima  prevista  dall'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643  e
successive modificazioni. 
 
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
concernente    "Disposizioni    per    la   formazione   del bilancio
annuale   e   pluriennale   dello  Stato   (legge finanziaria  1988)"
e'    il    seguente   "1.     La   misura   del versamento d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale  sui redditi prevista dalla legge  23  marzo 1977, n. 97, e suc-
cessive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n.  936,
convertito,  con modificazioni  della  legge  23  febbraio  1978,  n.
38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta   sul    reddito
delle   persone   giuridiche   per  gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero
per i tre periodi di imposta successivi a quello    in  corso  al  24
settembre  1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide
con l'anno solare, e' elevata  dal  92 al 98 per cento".
-  Il  testo  dell'art.  26,  secondo  comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n.  600,  concernente  "Disposizioni  comuni  in  materia    di
accertamento   delle   imposte   sui   redditi",   e'   il  seguente:
"L'amministrazione  postale   e   le   aziende    ed istititi      di
credito   devono   operare   una  ritenuta  gli interessi corrisposti
dalla Banca d'Italia sui  depositi   e conti    delle   aziende    ed
istituti   di   credito  ne'  gli interessi corrisposti da aziende ed
istituti di  credito  o da filiali italiane di aziende e istituti  di
credito  esteri  ed  istituti di credito con sede all'estero, esclusi
quelli pagati e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato,  o
a  filiali  estere  di  aziende  e  istituti  di  credito italiani".
-   Il  testo  dell'art.  7,  comma 10, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e' il seguente: "10. Resta   ferma   al    25    per  cento    la
ritenuta   sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati  di
deposito  e   sui   depositi   nominativi raccolti dalle  aziende  di
credito  e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui  depositi  a
risparmio  postale.  Il presente  comma  non  si  applica ai depositi
estinti prima della scadenza del vincolo".
-    Il    testo    dell'art.    35    del D.L. 18 marzo 1976, n. 46,
convertito con modificazioni, dalla legge 10  maggio  1976, n.   249,
concernente "Misure urgenti in materia tributaria" e' il seguente:
"Art.   35.   -  Le  aziende  ed  istituti  di credito devono versare
annualmente alla sezione di  tesoreria  provinciale dello  Stato   di
acconto    dei versamenti di cui all'art. 8 primo comma, n. 3)bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e    successive  modificazioni,  un
importo  pari  ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo  comma
dell'art.  26  del D.P.R.   29   settembre   1973,    n.    600,    e
successive  modificazioni  complessivamente versate per   il  periodo
di imposta precedente.
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno
ed il 31 ottobre. Quando  cadono  in  giorni  non lavorativi  per  le
aziende   di credito i termini suddetti  sono  anticipati  al  giorno
lavorativo  precedente.   Se   l'ammontare   del   versamento risulta
superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta  cui
l'acconto si  riferisce,  la somma versata in eccedenza e' rimborsata
ai sensi dell'art. 41 del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  1973, n.
602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44
dello  stesso decreto.  In  caso  di  omesso  o  ritardato versamento
rispetto alle scadenze   indicate   nel   secondo    comma    o    di
versamento  effettuato    in    misura   insufficiente  si  applicano
le disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29  settembre  1973,
n. 602, e successive modificazioni".
-  Il  testo  degli articoli 31, primo comma, lettera a), e 32, primo
comma  lettera b) del D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  650,  concernente
"Perfezionamento e revisione del sistema catastale" e' il seguente:
"Art.  31,  primo  comma,  lett. a) esaminano e approvano i prospetti
delle tariffe per  i  terreni  e  per  le  unita' immobiliari  urbane
dei  comuni  della  propria  provincia  entro  il termine di sessanta
giorni successivo a quello  concesso alle    commissioni    censuarie
distrettuali   per   la presentazione di osservazioni e  reclami  sui
prospetti  delle  tariffe  relative  ai  comuni del proprio distretto
censuario.  Nel solo caso  di   revisione   generale   degli   estimi
tale approvazione  resta  condizionata, ai fini di perequazione, alla
ratifica  da  parte   della   commissione   censuaria centrale".
"Art. 32, primo comma, lett. b) provvede - nel solo caso di revisione
generale  delle  tariffe d'estimo   ed   al  fine  di assicurare   la
perequazione    degli   estimi   nell'ambito  dell'intero  territorio
nazionale  -   alla   ratifica,   previe eventuali  variazioni, delle
tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni   e   di   quelle
relative   alle   unita' immobiliari  urbane,  entro  il  termine  di
novanta giorni dalla data di ricezione dei  prospetti  delle  tariffe
stesse, gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale".
-    Il  testo  dell'art.  15  del  D.P.R.  26  ottobre  1972, n. 643
concernente        "Istituzione        dell'imposta          comunale
sull'incremento    di  valore degli immobili", e' il seguente:  "Art.
15. (Aliquote). - L'imposta si applica per  scaglioni  di  incremento
imponibile con aliquote stabilite dai  comuni nei limiti seguenti:
a)    fino  al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque
per cento;
b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale,
dal cinque al dieci per cento;
c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale,
del dieci al quindici per cento;
d)    da   oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore
iniziale, dal quindici al venti per cento;
e)  da   oltre   il centocinquanta fino al  duecento  per  cento  del
valore iniziale, dal venti al venticinque per cento;
f)    oltre    il    duecento    per  cento  del valore iniziale, dal
venticinque al trenta per cento".