Art. 5. 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della Legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di una nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;". 2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio. 3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi e' ammessa nella misura del 75 per cento.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 (riguardante gli oneri deducibili del reddito complessivo) primo comma, lettera d), del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, era il seguente: "d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 4 milioni di lire. Nello stesso limite complessivo sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla Cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Il limite e' elevato a 7 milioni di lire nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168". - Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concernente "Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa", e' il seguente: "Art. 7 - Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria attribuzione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonche' i comuni compresi nelle aree individuate con le modalita' previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione, alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonche' da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 15 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi. Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazioni, aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche ed delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed e' esente nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi. Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione e' ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non oltre il 31 dicembre 1985. Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 12, primo comma, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R., n. 917, e' il seguente: "1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio; c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".