Art. 5. 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato  o  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per  importo
non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui
all'articolo 7 della Legge 22  aprile  1982,  n.  168.  Nello  stesso
limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme
pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di
unita' immobiliari  di  una  nuova  costruzione  alla  cooperativa  o
all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui  ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;". 
  2.  A  decorrere  dall'anno  1991,  fino   alla   definizione   del
trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari  a
lire 24.000 per ciascun figlio. 
  3. Le modificazioni disposte con  il  comma  1  si  applicano  agli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle  quote  di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti  a
contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti  di  mutuo
stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. 
  4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi  relative
al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre  1990  ed  ai
successivi la deduzione dell'imposta locale sui  redditi  e'  ammessa
nella misura del 75 per cento. 
 
          Note all'art. 5:
          -  Il  testo dell'art. 10 (riguardante gli oneri deducibili
          del reddito complessivo) primo comma, lettera d), del testo
          unico  delle  imposte  dei redditi, approvato con D.P.R. 22
          dicembre 1986, n. 917, era il seguente:
          "d)  gli  interessi  passivi  e  relativi  oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato  di  soggetti  non  residenti  in dipendenza di mutui
          garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore
          a  4  milioni di lire. Nello stesso limite complessivo sono
          deducibili le somme pagate  dagli  assegnatari  di  alloggi
          cooperativi  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
          nuova  costruzione  alla   Cooperativa   o   alla   impresa
          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
          oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai  mutui
          ipotecari  contratti  dalla  stessa  e  ancora indivisi. Il
          limite e' elevato a 7 milioni  di  lire  nei  casi  e  alle
          condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n.
          168".
          -  Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168,
          concernente "Misure fiscali per lo  sviluppo  dell'edilizia
          abitativa", e' il seguente:
          "Art.  7  -  Nei  confronti  degli  acquirenti  di immobili
          adibiti a propria attribuzione ovvero di immobili di  nuova
          costruzione  ad  uso  di abitazione non di lusso, secondo i
          criteri di cui all'art. 13 della legge 2  luglio  1949,  n.
          408  e  successive  modificazioni, e comunque non aventi le
          caratteristiche previste  per  le  abitazioni  classificate
          nelle  categorie  catastali  A1,  A7,  A8,  A9, ubicati nei
          comuni  con  popolazione  superiore  ai  300.000   abitanti
          secondo  i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei
          comuni confinanti, nonche' i  comuni  compresi  nelle  aree
          individuate con le modalita' previste dall'art. 13, secondo
          comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
          94, e concessi in locazione,  alle  condizioni  di  cui  al
          titolo  I,  capo  I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il
          limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c)  del  primo
          comma   dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   597,  e   successive
          modificazioni, e' elevato a lire 7 milioni a condizione che
          la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi
          passivi  e  relativi  oneri  accessori  nonche' da quote di
          rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per
          i  mutui  indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 15
          agosto 1978, n.  457, pagati per l'acquisto degli  immobili
          medesimi.
          Il  reddito  relativo  ad  immobili  di  nuova  costruzione
          destinati  ad  abitazioni,  aventi  le  caratteristiche  ed
          ubicati  nei comuni indicati nel comma precedente, concessi
          in locazione ai  sensi  ed  alle  condizioni  previste  dal
          titolo  I,  capo  I,  della  legge  27 luglio 1978, n. 392,
          concorre,  nel  periodo  1982-1997,  alla  formazione   del
          reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle
          persone fisiche ed delle persone  giuridiche  nella  misura
          del   50   per  cento  ed  e'  esente  nel  periodo  stesso
          dall'imposta locale sui redditi.
          Per  gli  immobili  di  nuova  costruzione  si  intendono i
          fabbricati la cui costruzione e' ultimata dopo l'entrata in
          vigore  della  presente  legge,  e non oltre il 31 dicembre
          1985.
          Le   disposizioni   del   primo  comma  si  applicano  agli
          interessi,  oneri  accessori  e  quote   di   rivalutazione
          relativi  a  mutui  contratti  successivamente alla data di
          entrata in vigore della presente legge".
          - Il testo dell'art. 12, primo comma, del testo unico delle
          imposte dei redditi, approvato con D.P.R., n.  917,  e'  il
          seguente:
          "1.   Dall'imposta  lorda  si  detraggono  per  carichi  di
          famiglia:
          a)   lire  360  mila  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato;
          b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali
          riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o  affiliati,
          minori  di  eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per
          quelli di eta' non superiore a ventisei  anni  dediti  agli
          studi o a tirocinio gratuito:
          lire 48 mila per un figlio;
          lire 96 mila per due figli;
          lire 144 mila per tre figli;
          lire 192 mila per quattro figli;
          lire 240 mila per cinque figli;
          lire 288 mila per sei figli;
          lire 336 mila per sette figli;
          lire 384 mila per otto figli;
          lire 48 mila per ogni altro figlio;
          c)  lire  96  mila  per  ciascuna  delle  persone  indicate
          nell'art. 433 del codice  civile,  tranne  quelle  indicate
          alla   lettera  b),  che  conviva  con  il  contribuente  o
          percepisca   assegni   alimentari   non    risultanti    da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".