Art. 6. 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: 
    "Entro  il  giorno  20  di  ciascun  mese  il  contribuente  deve
calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo  23  o
del registro di cui all'articolo 24,  sulla  base  delle  annotazioni
eseguite nel registro stesso durante il  mese  precedente  e  con  le
modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  la
differenza tra l'ammontare  complessivo  dell'imposta  relativa  alle
operazioni  imponibili   e   l'ammontare   complessivo   dell'imposta
detraibile ai sensi  dell'articolo  19,  tenendo  conto  anche  delle
variazioni di cui all'articolo 26". 
  2. A  decorrere  dall'anno  1991  i  contribuenti  sottoposti  agli
obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo  27  del
decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre  1972,  n.  633,
devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a  titolo  di
acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65
per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare
per il mese di dicembre dell'anno  precedente,  o  se  inferiore,  di
quello  da  effettuare  per  lo  stesso  mese  dell'anno  in   corso.
Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione  relativa
al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i  contribuenti  di  cui
all'articolo 33  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633  devono  versare,  a  titolo  di  acconto  del
versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo
pari al 65 per cento, del  versamento,  effettuato  o  che  avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale  dell'anno  precedente
o, se inferiore, di quello da effettuare  in  sede  di  dichiarazione
relativa all'anno in corso; per i contribuenti  di  cui  all'articolo
74,  quarto  comma,  del  predetto  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del  relativo  importo  si
assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. 
  3. Se, in conseguenza  della  variazione,  del  volume  di  affari,
mutano  rispetto  all'anno  precedente  le  cadenze  dei   versamenti
dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito  a
tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata  trimestrale,  da  un
terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai  sensi
dell'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo
trimestre a  norma  dell'articolo  74,  quarto  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  ovvero,  se
la cadenza e' stata  mensile,  dall'ammontare  dei  versamenti  degli
ultimi tre mesi dell'anno. 
  4. L'acconto non deve essere versato se di  ammontare  inferiore  a
lire 200.000. 
  5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al  comma
2 e' soggetto alla soprattassa del  20  per  cento  delle  somme  non
versate o versate in meno. 
  6. Il termine del  31  dicembre  1990  previsto  dall'articolo  19,
secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dall'articolo  22  del
decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  concernente  i  limiti  di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'acquisto  e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni
di manutenzione e riparazione  di  tali  beni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1993. 
  7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi  1  e
2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono  ulteriormente  prorogati
al 31 dicembre 1992.