Art. 7. 
1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure  dell'imposta  fissa  di
bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella  tariffa  allegata  A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite  nella
misura unica di lire 10.000. 
2.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dal
cancelliere  ed  ai   provvedimenti   originali   del   giudice   nei
procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli  originali
delle  sentenze  e  dei  processi  verbali   di   conciliazione,   e'
corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche  o
mediante versamento su conto corrente postale  intestato  all'ufficio
del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e  di  lire  60.000
rispettivamente,  per  i  procedimenti  di   cognizione   e   per   i
procedimenti di esecuzione, limitatamente  a  quelli  il  cui  valore
supera lire 5 milioni, davanti al  pretore;  di  lire  70.000  per  i
procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione
davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti  alla
corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti  alla  Corte  di
cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. 
3.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dal
segretario, compresa quella sugli originali  delle  decisioni  e  dei
provvedimenti,  e'  corrisposta  per  ogni  procedimento  dinanzi  al
Consiglio di Stato ed al  tribunale  amministrativo  regionale  nella
misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2. 
4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa  su  carta  bollata  o
bollati in modo straordinario, nonche' i  libri  e  i  registri  gia'
bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono
ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima  dell'uso
sino a concorrenza dell'imposta dovuta  nella  misura  stabilita  dal
presente articolo,  mediante  applicazione  di  marche  da  bollo  da
annullarsi  nei  modi  previsti  dall'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti
l'iscrizione, la frequenza, e gli esami  nell'ambito  dell'istruzione
secondaria di secondo grado, comprese  le  pagelle,  i  diplomi,  gli
attestati di studio e la documentazione similare; i  certificati,  le
copie  e  gli  estratti   dei   registri   dello   stato   civile   e
l'autenticazione   delle    sottoscrizioni    delle    corrispondenti
dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate  alle
competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i
duplicati   di   atti   e   documenti   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione  quando  gli  originali  sono   andati   smarriti   o
l'intestatario ne  ha  comunque  perduto  il  possesso;  le  ricevute
quietanze, note, conti, fatture, distinte  e  simili,  anche  se  non
sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di
conti nonche'  lettere  e  altri  documenti  di  addebitamento  o  di
accreditamento   di   somme,   portanti    o    meno    la    causale
dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari  quando
la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili
titoli in circolazione di importo non superiore a  lire  150.000;  le
ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli  edifici,
i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste  sotto  la
tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province  e  dei
comuni;  le  copie  delle  cartelle  cliniche   dichiarate   conformi
all'originale. Sono  altresi'  esenti  gli  atti,  i  documenti  e  i
provvedimenti dei  procedimenti  di  esecuzione  davanti  al  pretore
quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati  rilasciati
da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29  della
tariffa  allegato  A,  annessa  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla
materia penale. 
6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla  tabella  2
allegata alla presente legge. 
 
          Note all'art. 7:
          - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca norme concernenti
          "Disciplina dell'imposta di bollo". Il testo  del  relativo
          art. 12 e' il seguente:
          "Art.  12  (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche
          deve avvenire mediante  perforazione  o  apposizione  della
          sottoscrizione  di  una  delle  parti  o della data o di un
          timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
          Per  l'annullamento  deve  essere usato inchiostro o matita
          copiativa.
          Sulle  marche  da  bollo  non  e'  consentito  scrivere ne'
          apporre  timbri  o  altre  stampigliature  tranne  che  per
          eseguirne  l'annullamento  in  conformita'  dei  precedenti
          commi.
          E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza".