Art. 8. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti dalla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure: a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15 C per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15 C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per olii da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1-b) 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei prodotti petroliferi. 4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data.
Note all'art. 8: - La legge n. 321973 modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte. - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", e' il seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione, e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli e gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi, da quelli speciali, semifluidi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1, D) punto 3, F) punto 1, H) punti 1-b), 1-c), e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il "Jet Fuel JP4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli di gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione, e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonche' ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".