Art. 8. 
1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e  della  corrispondente
sovrimposta di confine sui  seguenti  prodotti  petroliferi,  vigenti
dalla data del 31 agosto 1990, sono  aumentate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 1991 nelle seguenti misure: 
a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura  di  15›  C  per  le
benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina  e
per il petrolio diverso da quello lampante; 
b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura  di  15›  C  per  il
prodotto denominato "Jet Fuel  JP/4",  destinato  all'Amministrazione
della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il  contingente
annuo di tonnellate 18.000 sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella
misura normale stabilita per la benzina; 
c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C,  per  olii
da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per  uso
di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto  1)  e
D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo  1973,  n.
32. 
2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e  della  corrispondente
sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre  1990,  sono
aumentate a decorrere dal 1°  gennaio  1991,  nelle  misure  di  lire
747,896 e 2.838  per  cento  chilogrammi,  rispettivamente,  per  oli
combustibili  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi   e
fluidissimi, di cui alla lettera H) punti  1-b)  1-c)  e  1-d)  della
tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27
aprile 1990, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  26
giugno  1990,  n.  165,  concernenti   l'aumento   o   la   riduzione
dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente  sovrimposta  di
confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei  dei
prodotti petroliferi. 
4.  Se  le   aliquote   dell'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per  effetto  degli
aumenti previsti dai commi 1 e 2,  sono  inferiori  all'ammontare  di
quelle  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  1990,  queste  ultime
continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data. 
 
          Note all'art. 8:
          -  La  legge n. 321973 modifica il regime fiscale di alcuni
          prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B  elenca
          i  prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di
          imposta di fabbricazione  sotto  l'osservanza  delle  norme
          prescritte.
          - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 27
          aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  26 giugno 1990, n. 165, concernente "Disposizioni in
          materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte
          sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
          di  contenzioso  tributario,  nonche'  altre   disposizioni
          urgenti",  e'  il  seguente: "1. Con decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle
          Finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  Tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, puo' essere stabilito  l'aumento  o
          la   riduzione   dell'imposta  di  fabbricazione,  e  della
          corrispondente  sovrimposta  di   confine   sulle   benzine
          speciali  diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina,
          sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  nonche'   sul
          prodotto  denominato  "Jet Fuel JP4", sul petrolio lampante
          per uso di illuminazione e riscaldamento  domestico,  sugli
          oli   e   gas  da  usare  come  combustibile  e  sugli  oli
          combustibili diversi, da quelli  speciali,  semifluidi,  di
          cui  rispettivamente  alle lettere E), punto 1, D) punto 3,
          F) punto 1, H) punti 1-b), 1-c), e  1-d)  della  tabella  B
          allegata  alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le
          riduzioni sono disposti fino all'importo  delle  variazioni
          di prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano
          riduzioni o aumenti dei corrispondenti  prezzi  al  consumo
          all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il
          "Jet Fuel JP4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti  in
          misura  corrispondente  al  rapporto di tassazione rispetto
          all'aliquota  normale;  per  oli  combustibili  diversi  da
          quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e  fluidissimi  gli
          aumenti  o   le   riduzioni   sono   disposti   in   misura
          corrispondente  alla  variazione di aliquota apportata agli
          oli  da  gas  e  tenendo  conto  della  quantita'  di  essi
          mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli
          oli di gas  l'aumento  o  la  riduzione  sono  disposti  in
          relazione  alla  sola  variazione  dei  prezzi medi europei
          relativa alla destinazione per uso  autotrazione,  e  nella
          stessa  misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per
          il  petrolio  lampante   per   uso   di   illuminazione   e
          riscaldamento    domestico.    I   decreti   di   riduzione
          dell'imposta  di  fabbricazione  e   della   corrispondente
          sovrimposta  di  confine possono essere adottati nei limiti
          di  copertura  consentiti  dalle  maggiori   entrate   gia'
          acquisite,  rinvenienti  da  precedenti  decreti di aumento
          dell'imposizione  emanati  ai  sensi  del  presente  comma,
          nonche'  ai  sensi  della  legge  9 ottobre 1987, n. 417. I
          decreti  e  il  comunicato  CIP  devono  essere  pubblicati
          contestualmente  nella  Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto
          dalla data della loro pubblicazione".