Art. 9. 
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991,  l'imposta  di  consumo  sul  gas
metano usato come combustibile per impieghi diversi da  quelli  delle
imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire  206  al  metro
cubo. Nei territori di cui all'articolo  1  del  testo  unico,  delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta
nella misura di lire 112 al metro cubo. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  consumi  di
gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione  di
acqua calda di cui  alla  tariffa  T1  prevista  dalla  delibera  del
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986,
nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2  fino  a
250 metri cubi annui. 
 
          Nota all'art. 9:
          -  L'art.  1  del testo unico, della leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 2181978  e'  cosi'
          formulato:
          "Art.   1.  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia  e Sardegna alle province di Latina e Frosinone, ai
          comuni della  provincia  di  Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi  territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
          Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al
          precedente comma comprenda parte di quello di un comune con
          popolazione  superiore  ai 10.000 abitanti alla data del 18
          agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'  limitata
          al  solo  territorio  di  quel  comune  facente  parte  dei
          comprensori medesimi.
          Gli  interventi  comunque  previsti  da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".