Art. 10.
  1.  Nei  casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle
norme gia' in  vigore,  direttamente  dall'Alto  commissario  per  il
coordinamento  della  lotta  contro  la  delinquenza di tipo mafioso,
dall'autorita' di pubblica sicurezza  o,  se  si  tratta  di  persona
detenuta,   dal  Ministero  di  grazia  e  giustizia  -  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, non  sono  ritenute  adeguate  al
fine  di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati nell'articolo
9 (( e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che  essi  possono
fornire  per  lo  sviluppo  delle indagini o per il giudizio, )) puo'
essere definito uno speciale programma di  protezione,  comprendente,
se necessario, anche misure di assistenza.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti i  Ministri  interessati,  e'
istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione
dello   speciale   programma   di   protezione,   composta   da    un
Sottosegretario  di  Stato, che la presiede, da (( due magistrati con
particolare esperienza nella trattazione di  processi  per  fatti  di
criminalita'  organizzata  ))  e  da  cinque  funzionari  e ufficiali
esperti nel settore. Per i compiti  di  segreteria  e  istruttori  la
Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia.
  3.  Le  misure di protezione e di assistenza a favore delle persone
ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i  criteri
di  formulazione del programma medesimo e le modalita' di attuazione,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sentiti il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione  centrale  di
cui  al  comma  2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (a).
 
             (a)    La    legge   n.   400/1988   reca:   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".   Si trascrive il testo del
          relativo art. 17:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".