Art. 11.
  1.  ((  L'ammissione  allo  speciale  programma  di  protezione,  i
contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto  al  rischio
per  l'icolumita' del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che
egli  puo'  rendere,  sono  deliberati  di  volta  in   volta   dalla
commissione   di  cui  all'articolo  10,  su  proposta  motivata  del
procuratore della Repubblica  ovvero,  previo  parere  favorevole  di
questi, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza di  tipo  mafioso  o  del  prefetto.  ))  In  casi  di
particolare  urgenza,  le  misure  necessarie  sono adottate dal Capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale
ne informa il Ministro.
  2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti
la gravita' e l'attualita' del pericolo cui le persone sono o possono
essere  esposte  per  effetto della loro scelta di collaborare con la
giustizia.  Nella  proposta  devono  altresi'  essere   elencate   le
eventuali  misure di tutela gia' adottate o fatte adottare, nonche' i
motivi per i quali le stesse sono  da  ritenersi  non  adeguate  alle
esigenze.
  3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento
specifico all'importanza del contributo offerto  o  che  puo'  essere
offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo
delle indagini o per il giudizio penale.