Art. 11. 1. (( L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'icolumita' del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli puo' rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto. )) In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro. 2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravita' e l'attualita' del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresi' essere elencate le eventuali misure di tutela gia' adottate o fatte adottare, nonche' i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze. 3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che puo' essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.