Art. 12.
  1.  Le  persone  nei  cui  confronti  e' stata avanzata proposta di
ammissione allo speciale programma di  protezione  devono  rilasciare
all'autorita'   proponente   completa   e   documentata  attestazione
riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale,  gli
obblighi   a   loro   carico   derivanti  dalla  legge,  da  pronunce
dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e
amministrativi  pendenti,  i  titoli  di  studio  e professionali, le
autorizzazioni, le  licenze,  le  concessioni  e  ogni  altro  titolo
abilitativo  di  cui  siano  titolari.  Le  predette  persone devono,
altresi',   designare   un   proprio   rappresentante   generale    o
rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
  2.  Lo  speciale  programma  di  protezione  e'  sottoscritto dagli
interessati, i quali si impegnano personalmente a:
    a)  osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte e collaborare
attivamente all'esecuzione del programma;
(( b) (soppressa dalla legge di conversione);                      ))
    c)   adempiere   agli   obblighi  previsti  dalla  legge  e  alle
obbligazioni contratte.