Art. 13. 1. Lo speciale programma di protezione puo' comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalita' stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10. 2. Ai soli fini di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati e' punito a norma delle vigenti disposizioni penali. 3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni. 4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalita', l'autorizzazione puo' essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare.