Art. 13.
  1.   Lo  speciale  programma  di  protezione  puo'  comprendere  il
trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in  comuni  diversi
da  quelli  di  residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie
per garantirne la riservatezza, secondo le modalita' stabilite, anche
in  deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il
decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10.
  2.  Ai  soli  fini  di  cui  al  comma  1  puo'  essere autorizzata
l'utilizzazione temporanea di un documento di  copertura.  L'uso  del
documento  fuori dei casi autorizzati e' punito a norma delle vigenti
disposizioni penali.
  3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore
della  Repubblica  o  il  giudice  possono  autorizzare  il  soggetto
esaminato  o  interrogato  a  eleggere  domicilio  presso  persona di
fiducia  o  presso  un  ufficio  di  polizia,  anche  ai  fini  delle
necessarie comunicazioni o notificazioni.
  4.  Per  gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della
Repubblica puo' autorizzare la polizia  giudiziaria  a  custodire  le
persone  arrestate  o  fermate  in locali diversi dal carcere, per il
tempo  strettamente  necessario  alla  definizione   dello   speciale
programma  di  protezione.  Per  gli  stessi motivi e con le medesime
finalita', l'autorizzazione puo' essere disposta dal  giudice  quando
ritiene di applicare la custodia cautelare.