Art. 14.
  1.  All'attuazione  dello speciale programma di protezione provvede
il  servizio   centrale   di   protezione   appositamente   istituito
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne
stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle
norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
  2.  Nei  casi  in  cui  la  proposta di ammissione al programma, in
relazione a fatti concernenti  la  criminalita'  mafiosa,  sia  stata
formulata dall'Alto commissario, l'attuazione e' affidata ad apposito
(( ufficio )) posto alle sue dirette dipendenze.