Art. 14. 1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. 2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalita' mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione e' affidata ad apposito (( ufficio )) posto alle sue dirette dipendenze.