Art. 15.
  1.  Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni
altra  misura  risulti  non  adeguata,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo'
essere autorizzato, su richiesta degli  interessati,  il  cambiamento
delle  generalita',  garantendone la riservatezza anche in atti della
pubblica amministrazione.
(( 1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai  ))
(( sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23     ))
(( agosto 1988, n. 400    (a),    nel termine di un anno dalla     ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione  ))
(( al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti princi'pi:    ))
(( a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento  ))
(( delle generalita', con esclusione di qualsiasi forma di         ))
(( pubblicita' preventiva e successiva;                            ))
(( b) iscrizione delle nuove generalita' in un registro presso il  ))
(( Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato  ))
(( civile e i relativi estratti concernenti le nuove generalita'   ))
(( possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal   ))
(( Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli ))
(( atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove ))
(( generalita';                                                    ))
(( c) validita' delle attestazioni ai fini della iscrizione        ))
(( nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte   ))
(( delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza,  ))
(( compreso il nuovo documento di identita';                       ))
(( d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o           ))
(( trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le      ))
(( precedenti generalita', emessi successivamente al decreto di    ))
(( cambiamento delle generalita', continuino ad essere iscritti    ))
(( sotto le precedenti generalita';                                ))
(( e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di          ))
(( disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice   ))
(( tutelare, della facolta' di richiesta del cambiamento di        ))
(( generalita' per i figli minori;                                 ))
(( f) previsione che il cambiamento delle generalita' non abbia    ))
(( effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, ))
(( sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento    ))
(( delle generalita' e disciplina dei rapporti con riguardo alle   ))
(( nuove generalita'; previsione e disciplina delle eventuali      ))
(( deroghe;                                                        ))
(( g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in    ))
(( buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno   ))
(( diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la      ))
(( nuova identita'; azionabilita' dei diritti dei terzi con la     ))
(( possibilita' per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare ))
(( il richiesto collegamento e possibilita' di impugnativa in caso ))
(( di rigetto dell'istanza;                                        ))
(( h) adozione di appositi strumenti e procedure per le            ))
(( notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri ))
(( effetti postali diretti alla persona protetta;                  ))
(( i) possibilita' per le persone protette di agire mediante       ))
(( rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e    ))
(( processuali di natura civile e amministrativa anteriori al      ))
(( mutamento delle generalita', nonche' di essere autorizzate ad   ))
(( usare le precedenti generalita' relativamente ai rapporti       ))
(( giuridici in corso;                                             ))
(( l) previsione di speciali modalita' per la iscrizione nel       ))
(( casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi           ))
(( certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in ))
(( data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento     ))
(( delle generalita'.                                              ))
 
             (a) Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si
          veda la nota (a) all'art. 10.