Art. 9.
  1.  Nei  confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo
per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese  nel
corso  delle  indagini  preliminari  o del giudizio, relativamente ai
delitti previsti dall'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale
(a),   possono   essere  adottate  misure  di  protezione  idonee  ad
assicurarne    l'incolumita',    provvedendo,     ove     necessario,
all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.
(( 2. Le citate misure possono essere adottate anche nei           ))
(( confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro    ))
(( che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle      ))
(( relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1.   ))
 
             (a)  Si  trascrive  il testo dell'art. 380 del codice di
          procedura penale:
             "Art.  380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
               a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
               c)  delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
               d)   delitto   di  riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art. 600 del codice penale;
               e)  delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previste
          dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2, prima  ipotesi,  e  4,
          seconda ipotesi, del codice penale;
               f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale e di estorsione previsto dall'art.  629  del  codice
          penale;
               g)  delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di piu' armi comuni da sparo, escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18  aprile  1975, n. 110 (come modificata dall'art. 10 D.L.
          n.  76/1991 - n.d.r. );
               h)   delitti   concernenti   sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope puniti a  norma  dell'art.  71  della  legge  22
          dicembre 1975, n. 685;
               i)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               l)  delitti  di  promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'art.  416-  bis,
          comma 2, del codice penale, delle associazioni di carattere
          militare previste dall'art. 1 della legge 17  aprile  1956,
          n.  561,  delle  associazioni,  dei  movimenti o dei gruppi
          previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20  giugno  1952,
          n.  645;
               m)  delitti  di  promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'art.   416,  commi  1  e  3,  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra  quelli  previsti  dal comma 1 o dalle lettere  a), b),
          c), d), f), g), i)  del presente comma.
             3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in  liberta'".