Art. 6. Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario. (( 1. L'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita' )) (( di cui all'articolo 4, comma 2, e' riservato agli intermediari )) (( iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che )) (( si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale da' )) (( comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'italia e alla )) (( CONSOB. )) 2. (( Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attivita' nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa. Il capitale sociale versato non puo' essere inferiore a cinque volte )) il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al (( presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. )) (( 2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli )) (( intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attivita' di )) (( locazione finanziaria devono avere la forma di societa' per )) (( azioni e un capitale sociale versato con inferiore a cinque )) (( volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle )) (( societa' per azioni. )) 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti (( presso gli intermediari di cui ai commi 2 e )) 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali. (( 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei )) (( sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli )) (( intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis deve essere iscritto )) (( nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel )) (( ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del )) (( collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti )) (( anzidetti. )) (( 4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis )) (( esercenti l'attivita' alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione )) (( che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro )) (( novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti )) (( che non ottemperano alle disposizoni di cui ai )) (( commi 2, 2- bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica )) (( la disposizione del comma 8. )) (( 5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio )) (( di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli )) (( intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis depositano presso )) (( l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che )) (( ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore )) (( generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di )) (( funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da )) (( ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso )) (( dell'ultimo anno presso altre societa' ed enti di qualsiasi )) (( natura. Analoga documentazione deve essere depositata in )) (( occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori )) (( generali e sindaci, entro tenta giorni dall'assunzione della )) (( carica. L'omissione e' punita con l'arresto fino a tre mesi o )) (( con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora )) (( le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce )) (( reato piu' grave, si applica la reclusione fino a )) (( tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti )) (( responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il )) (( pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il )) (( diritto di rivalsa. )) 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, (( gli intermediari di cui ai commi 2 e)) 2- bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5. (( 7. (Soppresso dalla legge di conversione). )) (( 8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione )) (( comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal )) (( Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o )) (( della CONSOB. )) 9. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni' 10. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita' bancaria. (( 11-12. (Soppressi dalla legge di conversione). ))