Art. 7.
                           Elenco speciale
(( 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite  ))
(( la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi      ))
(( riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto  ))
(( tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito   ))
(( degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2- bis,     ))
(( (( con esclusione di quelli che svolgono l'attivita' nei        ))
(( confronti di societa' controllate o collegate ai sensi          ))
(( dell'articolo 2359 del codice civile (a), sono                  ))
(( individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale  ))
(( tenuto dalla Banca d'Italia.                                    ))
(( 2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno      ))
(( attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse      ))
(( categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle   ))
(( deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed  ))
(( il risparmio, potra' emanare in materia di adeguatezza          ))
(( patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del    ))
(( rischio nonche', di intesa con la CONSOB, relativamente alle    ))
(( forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La    ))
(( Banca d'Italia puo' chiedere la comunicazione, anche periodica, ))
(( di dati e notizie nonche' disporre ispezioni a mezzo di         ))
(( funzionari che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti ))
(( i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle     ))
(( loro funzioni.                                                  ))
(( 3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli   ))
(( intermediari di cui al presente articolo che non si attengono   ))
(( alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano  ))
(( comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a  ))
(( norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio      ))
(( decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con            ))
(( modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive   ))
(( modificazioni e integrazioni (b). Si osservano, in quanto       ))
(( applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato ))
(( regio decreto-legge n. 375 del 1936 (b). In caso di             ))
(( ripetute infrazioni puo' essere disposta la cancellazione dagli ))
(( elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo.           ))
 
             (a) Si trascrive il  testo  dell'art.  2359  del  codice
          civile, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 1974,
          n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
          1974, n. 216:
             "Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', in virtu'
          delle azioni o quote possedute, dispone  della  maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
              2)  le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
          un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da  questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
              3)   le   societa'  controllate  da  un'altra  societa'
          mediante  le  azioni  o   quote   possedute   da   societa'
          controllate da questa.
             Sono  considerate  collegate  le societa' nelle quali si
          partecipa in misura superiore al decimo del loro  capitale,
          ovvero  in  misura  superiore  al ventesimo se si tratta di
          societa' con azioni quotate in borsa".
             (b) Si trascrive il testo  dell'art.  87,  primo  comma,
          lettera  a),  del  R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni
          per la difesa del  risparmio  e  per  la  disciplina  della
          funzione creditizia:
             "Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente
          legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:
               a)  fino  a  lire cinquemila per il mancato invio, nei
          termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e  dati
          da  inviarsi  all'Ispettorato  (ora  alla  Banca  d'Italia,
          n.d.r. ) e per l'inosservanza delle altre norme  prescritte
          dagli articoli 31, 37 e 42".
             A  norma  dell'art.  3,  comma  2, della legge 17 aprile
          1986, n. 114 (Controllo delle  partecipazioni  bancarie  in
          attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983
          in  tema  di  vigilanza  su  base  consolidata  degli  enti
          creditizi) la sanzione pecuniaria di cui  alla  lettera  a)
          soprariportata e' stata elevata nel minimo a lire centomila
          e, nel massimo, a lire dieci milioni.
             L'art.  90  del  medesimo  R.D.L.  n.  375/1936 e' cosi'
          formulato:
             "Art. 90. - Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone
          cui venne contestata l'infrazione e  l'azienda  di  credito
          civilmente  responsabile,  riferisce  sulle infrazioni alle
          disposizioni della presente legge per l'applicazione  delle
          pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.
             Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti
          nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato
          dal   Comitato   dei   Ministri,   provvede   con   proprio
          provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art.  37
          della  legge  7  gennaio  1929, n. 4, ad applicare le dette
          pene pecuniarie.
             Contro provvedimento del  Ministro  per  le  finanze  e'
          ammesso  reclamo  alla corte di appello di Roma. Il reclamo
          deve  essere  presentato  all'Ispettorato  nel  termine  di
          giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento
          impugnato.  L'Ispettorato  trasmette  il reclamo alla corte
          d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con
          le sue osservazioni.
             La corte d'appello, ad  istanza  dell'interessato  fatta
          nel  reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione
          di memorie e documenti:   se occorrono  investigazioni  uno
          dei consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria.
             Il  giudizio della corte e' dato in camera di consiglio,
          sentito il pubblico ministero, mediante  decreto  motivato,
          non soggetto ad alcun gravame.
             Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite
          personalmente.
             Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria
          della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione".
             Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite
          alla  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio
          1947,  n.  691. La stessa norma ha conferito al Governatore
          della Banca d'Italia le attribuzioni gia' spettanti al Capo
          dell'Ispettorato.
             Le attribuzioni gia' spettanti in  materia  al  Ministro
          delle  finanze sono devolute al Ministro del tesoro, mentre
          il   Comitato   dei   Ministri   e'   ora    il    Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio.