Art. 7. Elenco speciale (( 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite )) (( la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi )) (( riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto )) (( tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito )) (( degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2- bis, )) (( (( con esclusione di quelli che svolgono l'attivita' nei )) (( confronti di societa' controllate o collegate ai sensi )) (( dell'articolo 2359 del codice civile (a), sono )) (( individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale )) (( tenuto dalla Banca d'Italia. )) (( 2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno )) (( attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse )) (( categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle )) (( deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed )) (( il risparmio, potra' emanare in materia di adeguatezza )) (( patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del )) (( rischio nonche', di intesa con la CONSOB, relativamente alle )) (( forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La )) (( Banca d'Italia puo' chiedere la comunicazione, anche periodica, )) (( di dati e notizie nonche' disporre ispezioni a mezzo di )) (( funzionari che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti )) (( i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle )) (( loro funzioni. )) (( 3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli )) (( intermediari di cui al presente articolo che non si attengono )) (( alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano )) (( comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a )) (( norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio )) (( decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive )) (( modificazioni e integrazioni (b). Si osservano, in quanto )) (( applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato )) (( regio decreto-legge n. 375 del 1936 (b). In caso di )) (( ripetute infrazioni puo' essere disposta la cancellazione dagli )) (( elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo. ))
(a) Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa. Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa". (b) Si trascrive il testo dell'art. 87, primo comma, lettera a), del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia: "Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie: a) fino a lire cinquemila per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato (ora alla Banca d'Italia, n.d.r. ) e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42". A norma dell'art. 3, comma 2, della legge 17 aprile 1986, n. 114 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) la sanzione pecuniaria di cui alla lettera a) soprariportata e' stata elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni. L'art. 90 del medesimo R.D.L. n. 375/1936 e' cosi' formulato: "Art. 90. - Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89. Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie. Contro provvedimento del Ministro per le finanze e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni. La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria. Il giudizio della corte e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame. Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione". Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. La stessa norma ha conferito al Governatore della Banca d'Italia le attribuzioni gia' spettanti al Capo dell'Ispettorato. Le attribuzioni gia' spettanti in materia al Ministro delle finanze sono devolute al Ministro del tesoro, mentre il Comitato dei Ministri e' ora il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.