Art. 5. (( 1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale )) (( (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando )) (( sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di )) (( cui agli articoli 285, 286, 416 -bis e 422 del codice )) (( penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli )) (( 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso )) (( codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni )) (( previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di )) (( agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso )) (( articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di )) (( eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge )) (( stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a )) (( cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di )) (( illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in )) (( vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o )) (( aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di )) (( esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi )) (( comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma )) (( terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di )) (( cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai )) (( sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle )) (( leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze )) (( psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi )) (( stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' )) (( applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano )) (( acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono )) (( esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte )) (( con altre misure". )) 2. L'articolo 292 del codice di procedura penale (a) e' cosi' modificato: a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova"; b) la lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " e) la data e la sottoscrizione del giudice."; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.". 3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2- bis, del codice di procedura penale (a) non comporta la nullita' delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.". 5. (Soppresso dalla legge di conversione).
(a) Si trascrive il testo degli articoli 275 e 292 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo: "Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416- bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure. 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di sessantacinque anni. 5. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero". "Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico minsitero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullita': a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che si giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza; d) la fissazione della durata della misura, quando questa e' disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinita' della prova; e) la data e la sottoscrizione del giudice. 2-bis L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliaro che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato. 3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione". (b) L'art. 19 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 448/1988, come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni). - 1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'art. 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. 3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai serivizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'art. 278, della diminuente della minore eta'".