Art. 5.
(( 1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale ))
(( (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando         ))
(( sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di ))
(( cui agli articoli 285, 286, 416 -bis    e 422 del codice        ))
(( penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli     ))
(( 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso   ))
(( codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni        ))
(( previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di       ))
(( agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso  ))
(( articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di  ))
(( eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge  ))
(( stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a  ))
(( cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di     ))
(( illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in      ))
(( vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o       ))
(( aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di   ))
(( esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi    ))
(( comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma  ))
(( terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di ))
(( cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai   ))
(( sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle     ))
(( leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze    ))
(( psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi     ))
(( stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del           ))
(( Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'          ))
(( applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano     ))
(( acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono         ))
(( esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte   ))
(( con altre misure".                                              ))
  2. L'articolo 292 del codice  di  procedura  penale  (a)  e'  cosi'
modificato:
     a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "e, se
possibile,  l'indicazione  del  luogo  in  cui  probabilmente egli si
trova";
     b) la lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
     " e) la data e la sottoscrizione del giudice.";
     c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "  2-bis.   L'ordinanza   contiene   altresi'   la   sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se
possibile,  l'indicazione  del  luogo  in  cui probabilmente si trova
l'imputato.".
  3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292,  comma  2-
bis,  del  codice  di  procedura  penale (a) non comporta la nullita'
delle  ordinanze  che  hanno  applicato  misure  cautelari  personali
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Nel  comma  2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (b), e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo: "Non si applica la disposizione dell'articolo 275,
comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.".
  5. (Soppresso dalla legge di conversione).
 
             (a)  Si  trascrive il testo degli articoli 275 e 292 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          articolo:
             "Art.  275  (Criteri  di scelta delle misure). -  1. Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto della  specifica
          idoneita'  di  ciascuna in relazione alla natura e al grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
             2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
          fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
             3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
          soltanto  quando  ogni  altra  misura  risulti  inadeguata.
          Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
          delitti  di  cui agli articoli 285, 286, 416- bis e 422 del
          codice penale, a quelli, consumati o tentati, di  cui  agli
          articoli  575,  628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
          dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dal  predetto art. 416- bis ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di
          terrorismo  o  di eversione dell'ordinamento costituzionale
          per i quali la legge stabilisce la  pena  della  reclusione
          non  inferiore  nel  minimo  a  cinque anni o nel massimo a
          dieci anni ovvero ai  delitti  di  illegale  fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione e porto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
          di  armi  da  guerra  o  tipo  guerra  o  parti di esse, di
          esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi  comuni
          da  sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero  ai  delitti  di
          cui  agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate
          ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico  delle
          leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con  decreto
          del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
          applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
          acquisiti elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono
          esigenze   cautelari   o   che  le  stesse  possono  essere
          soddisfatte con altre misure.
             4. Non puo' essere disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale rilevanza, quando imputata e' una  persona  che
          si  trova  in  condizioni di salute particolarmente gravi o
          che ha oltrepassato l'eta' di sessantacinque anni.
             5. Non puo' essere disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura  autorizzata, e l'interruzione del programma puo'
          pregiudicare la  disintossicazione  dell'imputato.  Con  lo
          stesso  provvedimento,  o  con altro successivo, il giudice
          stabilisce i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
          tossicodipendente    o   l'alcooldipendente   prosegua   il
          programma di recupero".
            "Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1.  Sulla  richiesta
          del pubblico minsitero il giudice provvede con ordinanza.
             2.  L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene
          a pena di nullita':
               a)  le  generalita' dell'imputato o quanto altro valga
          identificarlo;
               b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione
          delle norme di legge che si assumono violate;
               c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e
          degli indizi che si  giustificano  in  concreto  la  misura
          disposta,  con l'indicazione degli elementi di fatto da cui
          sono desunti e dei motivi della loro rilevanza;
               d) la fissazione della  durata  della  misura,  quando
          questa e' disposta al fine di garantire l'acquisizione o la
          genuinita' della prova;
               e) la data e la sottoscrizione del giudice.
             2-bis    L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
          dell'ausiliaro  che  assiste   il   giudice,   il   sigillo
          dell'ufficio  e,  se  possibile, l'indicazione del luogo in
          cui probabilmente si trova l'imputato.
             3. L'incertezza  circa  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento  ovvero circa la persona nei cui confronti la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione".
             (b)  L'art.  19 delle disposizioni sul processo penale a
          carico di  imputati  minorenni,  approvate  con  D.P.R.  n.
          448/1988,  come  modificato dal presente articolo, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni). -   1.  Nei
          confronti   dell'imputato   minorenne  non  possono  essere
          applicate misure  cautelari  personali  diverse  da  quelle
          previste nel presente capo.
             2.  Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre
          che dei  criteri  indicati  nell'art.  275  del  codice  di
          procedura  penale,  dell'esigenza  di  non  interrompere  i
          processi educativi in atto.  Non si applica la disposizione
          dell'art. 275, comma 3,  secondo  periodo,  del  codice  di
          procedura penale.
             3.  Quando  e' disposta una misura cautelare, il giudice
          affida l'imputato ai serivizi minorili dell'amministrazione
          della giustizia, i quali svolgono attivita' di  sostegno  e
          controllo  in  collaborazione  con  i servizi di assistenza
          istituiti dagli enti locali.
             4. Le misure diverse dalla  custodia  cautelare  possono
          essere  applicate  solo quando si procede per delitti per i
          quali la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
             5.  Nella  determinazione  della pena agli effetti della
          applicazione delle misure cautelari si tiene  conto,  oltre
          che  dei  criteri  indicati nell'art. 278, della diminuente
          della minore eta'".