Art. 8. Valutazione finale ed esami di idoneita' 1. La sessione degli esami di idoneita' alla seconda ed alla terza classe di scuola media e' unica. Le domande per gli esami di idoneita' debbono essere presentate entro il 15 maggio al preside della scuola media piu' vicina alla propria abitazione, tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilita' di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti. 2. Gli esami di idoneita' iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno. 3. La riunione preliminare avra' luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. 4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione. 5. Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati. 6. L'esame di idoneita' alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie in- dicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348. 7. Le prove degli esami di idoneita' vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneita'. 8. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica". 9. Agli esami di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'eta', e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 10. I candidati agli esami di idoneita' alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda. 11. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di un centro vicino. 12. La scuola e' tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma. 13. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma. 14. Per i candidati agli esami di idoneita' che siamo stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 15. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva. 16. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.