Art. 8.
              Valutazione finale ed esami di idoneita'
  1.  La sessione degli esami di idoneita' alla seconda ed alla terza
classe di scuola  media  e'  unica.  Le  domande  per  gli  esami  di
idoneita'  debbono  essere  presentate  entro il 15 maggio al preside
della scuola media  piu'  vicina  alla  propria  abitazione,  tenendo
conto,  non  soltanto  della  distanza,  ma  anche della facilita' di
accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.
  2. Gli  esami  di  idoneita'  iniziano  nel  giorno  stabilito  dal
calendario  scolastico e proseguono secondo il calendario fissato dal
preside. Le  operazioni  relative  devono  concludersi  entro  il  30
giugno.
  3.  La riunione preliminare avra' luogo il primo giorno non festivo
precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
  4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione  agli
esami  di  idoneita'  alla  seconda  e  terza classe di scuola media,
sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione.
  5. Le relative commissioni sono integrate con  gli  insegnanti  dei
corsi dai quali provengono i candidati.
   6.  L'esame  di idoneita' alla seconda e terza classe della scuola
media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica  e  lingua
straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie in-
dicate  nel  primo  comma  dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n.
348.
   7. Le  prove  degli  esami  di  idoneita'  vertono  sui  programmi
integrali   delle  classi  per  le  quali  i  candidati  non  abbiano
conseguito la promozione o la idoneita'.
   8. Nella valutazione finale e negli esami deve  essere  attribuito
un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".
   9.  Agli  esami di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola
media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano  entro
un  anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno
d'eta', e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e
i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da
almeno uno o due anni.
  10. I candidati agli esami di idoneita' alla terza classe,  il  cui
esame   abbia   avuto  esito  negativo,  possono,  a  giudizio  della
commissione esaminatrice, essere  ammessi  a  frequentare  la  classe
seconda.
  11.  Coloro  i  quali  provengano  da  una  medesima scuola privata
possono  presentare,  qualora  lo  ritengano  opportuno,  domanda  di
ammissione  all'esame  presso  un'unica  scuola  media  dello  stesso
centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni  di  ordine
logistico, di un centro vicino.
  12.  La  scuola  e'  tenuta ad accettare le relative domande, fatta
salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.
  13. In caso di eccessiva affluenza  di  candidati  esterni  ad  una
medesima  scuola,  il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi
delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a
distribuire tali candidati fra le  varie  scuole,  avendo  cura,  per
quanto   possibile,   di   tenere  unito  il  gruppo  della  medesima
provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono  distribuiti  fra
le  varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive
abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
  14. Per i candidati agli esami di idoneita' che siamo stati assenti
per gravi e comprovati motivi,  sono  ammesse  prove  suppletive  che
devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
  15.  Gli  alunni  che  per  assenze  determinate  da  malattie,  da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti  di  natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
dell'anno  scolastico  successivo, prove suppletive che si concludono
con il giudizio complessivo di ammissione o di  non  ammissione  alla
classe successiva.
  16.  Nello  svolgimento  di tali prove non possono seguirsi criteri
diversi da quelli seguiti nelle prove normali.