Art. 20. (Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari) 1. La CONSOB, con uno o piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale puo' determinare, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera f), del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, della citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, le modalita' di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed ivi compresa la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, a condizione che le modalita' stesse garantiscano condizioni di concorrenzialita' e competitivita' fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa, o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati, ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilita' dei corsi. A tal fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalita'. 2. Con propri regolamenti la CONSOB puo' stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse e puo' dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al presente comma. 3. Nel caso previsto dal comma 2 le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 1 agosto 1988, n. 340 relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato, sono assunte dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986. Nello stesso caso non si applicano agli agenti di cambio le limitazioni derivanti dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le attribuzioni dei competenti consigli degli ordini professionali sono esercitate dal consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio. 4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' istituire mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto e fissare i criteri direttivi per la loro disciplina e funzionamento, prevedendo anche l'utilizzo delle strutture delle locali camere di commercio. 5. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei mercati di cui al comma 4, le modalita' di negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalita' di pubblicazione e di diffusione dei prezzi, nonche' quelle di regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati stessi, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni ed i poteri di un comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo che siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio. 6. La CONSOB determina le informazioni concernenti i mercati di cui al comma 4 che devono essere rese note al pubblico prima dell'inizio delle negoziazioni e le modalita' della loro pubblicazione. 7. Ai mercati di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere f) e g) del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138. 8. La CONSOB puo' stipulare con le corrispondenti autorita' di controllo dei mercati mobiliari ed esteri accordi per il riconoscimento dei rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine di estendere la loro operativita' sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. A tale scopo la CONSOB dovra' accertare che le informazioni sui titoli e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento siano di effetto equivalente a quello della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela agli investitori. Le societa' di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti con i mercati telematici esteri riconosciuti operanti sul territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente comma sono equiparati alle borsa valori e ai mercati ristretti, nonche' agli altri mercati di cui al comma 4. Si applica l'articolo 16, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a). 9. Al fine di consentire alle societa' estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale, la CONSOB e' autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, e 5-bis e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, e integrazioni. 10. Le offerte di acquisto di vendita di valori mobiliari effettuate dalle societa' di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23 e sui mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 8 del presente articolo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni. 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.