Art. 22. (Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari) 1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle attivita' di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanze di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239. 2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' emanare disposizioni concernenti le modalita' di tempo per la liquidazione delle operazioni, nonche' gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La CONSOB puo' richiedere alle societa' di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla regolarita' di esecuzione dei contratti conclusi. 3. La CONSOB e la Banca d'Italia possono emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazione e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevendendo anche il deposito presso di essa di margini e garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia e' esercitata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. 4. Le societa' di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalita' previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A., e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'italia. Le modalita' per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del Tesoro con propri decreti. Le societa' di intermediazione mobiliare sono altresi' ammesse alle stanze di compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812 convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la CONSOB, vengono fissate le modalita' di funzionamento delle stanze di compensazione.