Art. 22. 
         (Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari) 
  1. Le operazioni in valori mobiliari concluse  dalle  attivita'  di
intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi
della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle
stanze  di  compensazione  sono   liquidate   a   mezzo   stanze   di
compensazione. Per  il  trasferimento  di  titoli  nominativi,  anche
diversi  da  quelli  azionari,  la  girata  puo'  essere  eseguita  e
completata ai sensi dei commi primo  e  terzo  dell'articolo  15  del
regio decreto 29 marzo 1942, n. 239. 
  2.  La  CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  puo'  emanare
disposizioni concernenti le modalita' di tempo  per  la  liquidazione
delle  operazioni,  nonche'  gli  adempimenti  complementari  a  tali
liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi  di
elaborazione accentrata dei relativi dati. La CONSOB puo'  richiedere
alle societa' di intermediazione mobiliare  ed  agli  altri  soggetti
autorizzati ai sensi della presente legge  ogni  dato  e  notizia  in
ordine alla liquidazione delle operazioni in valori  mobiliari  anche
al fine della vigilanza sulla regolarita' di esecuzione dei contratti
conclusi. 
  3.  La  CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  possono  emanare   d'intesa
disposizioni  concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione   ed   il
funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con  capitale
sottoscritto dai  soggetti  ammessi  alle  contrattazione  e  con  il
compito di garantire il buon fine e la  compensazione  dei  contratti
stipulati, prevendendo anche il deposito presso di essa di margini  e
garanzia  dei  contratti  stessi.  La  vigilanza   sulla   cassa   di
compensazione e garanzia e' esercitata dalla  CONSOB  e  dalla  Banca
d'Italia. 
  4. Le societa' di intermediazione  mobiliare  sono  autorizzate,  a
norma e secondo le modalita' previste dalla legge 19 giugno 1986,  n.
289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito,
al deposito e  al  subdeposito  presso  la  Monte  Titoli  S.p.A.,  e
all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli  presso  la  Banca
d'italia. Le modalita' per l'estensione della citata legge n. 289 del
1986 alla  gestione  centralizzata  presso  la  Banca  d'Italia  sono
stabilite dal Ministro del Tesoro con propri decreti. Le societa'  di
intermediazione  mobiliare  sono  altresi'  ammesse  alle  stanze  di
compensazione  gestite  dalla  Banca  d'Italia  a  norma  del   regio
decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812 convertito dalla legge 25  giugno
1926, n. 1262. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  tesoro,  su
proposta della Banca  d'Italia  formulata,  per  quanto  riguarda  la
compensazione di valori mobiliari, d'intesa con  la  CONSOB,  vengono
fissate le modalita' di funzionamento delle stanze di compensazione.