Art. 23. 
        (Mercati per la negoziazione di contratti a termine) 
  1. La CONSOB puo' autorizzare, nell'ambito delle borse  valori,  le
negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti  finanziari
collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentari, tassi
di interesse e valute, ivi compresi, quelli aventi ad oggetto  indici
su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute. 
  2. La CONSOB  con  uno  o  piu'  regolamenti  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, disciplina l'organizzazione  e  le  modalita'  di
svolgimento delle negoziazioni dei contratti  a  termine  di  cui  al
comma 1, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  21  e  tenuta
presente la struttura dei mercati  futures  ed  options  esteri,  con
particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti
dovranno altresi' contenere: 
    a)  la  previsione  che  le  aziende  ed  istituiti  di   credito
autorizzati  ai  sensi  della  presente  legge  possano   partecipare
direttamente alle negoziazioni per movimentare le  proprie  posizioni
sui contratti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  effettuare  ogni
operazione sugli stessi contratti relativi ai  valori  mobiliari  che
sono autorizzate a negoziare direttamente; 
    b) la previsione che operatori  specializzati,  autorizzati  alla
CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui  all'articolo
3, comma 1, possono partecipare alle negoziazioni, esclusivamente  in
nome e per conto  proprio,  allo  scopo  di  garantite  una  maggiore
stabilita' e continuita' dei prezzi; a  tal  fine  sono  stabiliti  i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le modalita'  e
i limiti delle partecipazione alle negoziazioni  da  parte  di  detti
operatori; ad essi si applicano in quanto compatibili,  le  norme  di
cui agli articolo 3 e 9; 
    c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di  funzionamento
del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia,  delle
modalita'  e  dei  limiti  di  partecipazione  dei  fondi  comuni  di
investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77  del  1983,  al
mercato di cui al comma 1; 
    d) la determinazione dei contratti a termine di cui  al  comma  1
ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze; 
    e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato
di cui all'articolo 20, comma 2,  e  con  l'ausilio  delle  strutture
informatiche e telematiche ivi previste; 
    f)  la  previsione  che  la  liquidazione  a  mezzo   stanza   di
compensazione dei contratti a termine  di  cui  al  comma  1  avvenga
esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia
di cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano  garantite
dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con  le
modalita' stabilite anche periodicamente  dalla  CONSOB  con  proprie
delibere. 
  3. La  data  di  inizio  delle  contrattazioni  sara'  fissata  dai
regolamenti di cui al comma 2. 
  4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933
del codice civile. 
  5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei  contratti  di
cui al comma 1 relativi a titoli di Stato,  il  Ministro  del  tesoro
provvede ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1987, n. 556.