Art. 24. (Consiglio di borsa) 1. E' istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui e' trasferita la titolarita' dei poteri e delle attribuzioni gia' spettanti alle camere di commercio, ai comitati direttivi degli agenti di cambio, alle commissioni per il listino ed alle deputazioni di borsa. La facolta' di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' esercitata dalla CONSOB nei confronti del consiglio di borsa. Le camere di commercio potranno continuare l'esercizio delle competenze finora esercitate su delega del consiglio di borsa secondo le modalita' da convenire. 2. Il consiglio di borsa e' nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del tesoro ed e' composto da un membro designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, da sette membri in rappresentanza delle societa' di intermediazione mobiliare, da due membri in rappresentanza delle aziende od istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attivita' di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge e ad due membri in rappresentanza delle societa' ed enti emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti. 3. Il consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessita' operative e di coordinamento delle singole sedi, nonche' dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialita' e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. I membri designati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e vice presidente. 4. Il Consiglio di borsa adotta altresi' le disposizioni necessarie per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la dotazione del personale necessario. I relativi oneri sono a carico delle categorie di intermediazione in esso rappresentate. 5. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, e' delegato ad emanare con proprio decreto, disposizioni intense a disciplinare: a) le forme tecniche e le modalita' di pubblicazione dei bilanci; b) la data di inizio dell'operativita' del consiglio di borsa; 6. A far data dall'inizio dell'operativita' del consiglio di borsa i comitati direttivi degli agenti di cambio, le commissioni per il listino e le deputazioni di borsa sono soppressi.