Art. 24. 
                        (Consiglio di borsa) 
  1. E' istituito, con sede principale a  Milano  e  sedi  secondarie
presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui e' trasferita  la
titolarita' dei poteri  e  delle  attribuzioni  gia'  spettanti  alle
camere di commercio, ai comitati direttivi degli  agenti  di  cambio,
alle commissioni per il listino ed  alle  deputazioni  di  borsa.  La
facolta' di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni, prevista
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo
1975, n. 138, e' esercitata dalla CONSOB nei confronti del  consiglio
di borsa. Le camere  di  commercio  potranno  continuare  l'esercizio
delle competenze finora esercitate su delega del consiglio  di  borsa
secondo le modalita' da convenire. 
  2. Il consiglio di borsa e' nominato per la durata di  un  triennio
con decreto del Ministro del tesoro  ed  e'  composto  da  un  membro
designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca  d'Italia,
da un membro designato dal consorzio camerale  per  il  coordinamento
delle borse valori, da sette membri in rappresentanza delle  societa'
di intermediazione mobiliare, da due membri in  rappresentanza  delle
aziende od  istituti  di  credito  autorizzati  allo  svolgimento  di
attivita' di intermediazione mobiliare ai sensi della presente  legge
e ad due membri in rappresentanza delle societa' ed enti emittenti  i
valori mobiliari  negoziati  presso  le  borse  valori  e  i  mercati
ristretti. 
  3. Il consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice
Presidente e stabilisce le regole per  la  propria  organizzazione  e
funzionamento  tenendo  conto  delle  necessita'   operative   e   di
coordinamento delle singole sedi, nonche' dell'esigenza di garantirne
l'indipendenza,  l'imparzialita'  e   la   riservatezza   anche   con
riferimento al personale addetto. I membri designati dalla  CONSOB  e
dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e
vice presidente. 
  4. Il Consiglio di borsa adotta altresi' le disposizioni necessarie
per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la  dotazione
del personale necessario.  I  relativi  oneri  sono  a  carico  delle
categorie di intermediazione in esso rappresentate. 
  5. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, e' delegato ad
emanare con proprio decreto, disposizioni intense a disciplinare: 
    a) le forme tecniche e le modalita' di pubblicazione dei bilanci;
b) la data di inizio dell'operativita' del consiglio di borsa; 
  6. A far data dall'inizio dell'operativita' del consiglio di  borsa
i comitati direttivi degli agenti di cambio, le  commissioni  per  il
listino e le deputazioni di borsa sono soppressi.