Art. 25. 
(Offerta e commercializzazione di servizi o  prodotti  informatici  o
                             telematici) 
  1.  L'offerta  o  la  commercializzazione  di  servizi,  realizzati
mediante strumenti informatici e telematici, aventi  per  oggetto  la
diffusione al pubblico di dati  concernenti  i  corsi,  le  quantita'
scambiate,  le  condizioni  di  domanda  ed  offerta  relative   alle
negoziazioni di valori mobiliari trattati nei  mercati  regolamentari
ai sensi della presente legge, sono  soggette  ad  autorizzazione  da
parte della CONSOB. La CONSOB puo' negare o revocare l'autorizzazione
qualora ritenga che, in relazione alle modalita' di  acquisizione  ed
elaborazione dei dati ovvero alla natura  ed  ai  fini  del  servizio
offerto o commercializzato, sussista il rischio che i dati stessi non
siano veritieri ovvero siano tali da indurre in errore i destinatari. 
  2. Trimestralmente  la  CONSOB  pubblica  nel  proprio  bollettino,
l'elenco e le caratteristiche incluse le modalita'  di  accesso,  dei
servizi di cui al comma 1 autorizzati fino a quella data. 
  3.  Chiunque,  senza  aver  ottenuto  l'autorizzazione,   offre   o
commercializza i servizi  di  cui  al  comma  1  e'  punito  a  norma
dell'articolo 14.