ART. 10. 
                        (Sedi farmaceutiche). 
1. I cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai  concorsi
per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della
legge 2 aprile 1968, n. 475. 
 
          Nota all'art. 10:
          -  La  legge  2  aprile  1968, n. 475, riguarda il servizio
          farmaceutico.  L'art. 3 recita:
          "Art. 3. - Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti
          o  di  nuova  istituzione  che  risultino  disponibili  per
          l'esercizio  privato ha luogo mediante concorso provinciale
          per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di  ogni
          anno dispari.
          Sono  ammessi  al  concorso previsto nel comma precedente i
          cittadini italiani maggiori di eta' in possesso dei diritti
          civili e politici, di sana costituzione fisica  e  iscritti
          nell'albo professionale dei farmacisti.
          Al  concorso per il conferimento di farmacie urbane possono
          partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati
          nel comma precedente siano o siano stati:
          a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno  3
          anni;
          b)  titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori
          presso farmacie da almeno 5 anni;
          c)  professori  universitari  titolari  di  cattedra  delle
          facolta' di farmacia;
          d)   gli   aiuti  e  assistenti  ordinari,  straordinari  o
          volontari di detta facolta' con 5 anni di anzianita';
          e)  i  farmacisti  che  abbiano   trasferito   la   propria
          titolarita' dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
          f)  i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i
          farmacisti   collaboratori    scientifici    dell'industria
          farmaceutica  iscritti all'albo professionale con 5 anni di
          anzianita'.
          Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i
          farmacisti iscritti all'albo professionale.
          Nella domanda di  ammissione  al  concorso  il  concorrente
          dovra'  chiedere  le  sedi in ordine di preferenza e dovra'
          accettare la prima farmacia che  gli  verra'  assegnata  in
          base  alla  graduatoria  e  all'ordine di preferenza da lui
          indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla
          ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale,
          non potra' optare per altre sedi.
          E' vietata la partecipazione contemporanea a  piu'  di  tre
          concorsi  provinciali  a  pena  di  esclusione  da  ciascun
          concorso da pronunciarsi dalla commissione  esaminatrice  a
          termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio
          decreto 30 settembre 1938, n. 1706".