ART. 10. (Sedi farmaceutiche). 1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
Nota all'art. 10: - La legge 2 aprile 1968, n. 475, riguarda il servizio farmaceutico. L'art. 3 recita: "Art. 3. - Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari. Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di eta' in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti. Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati: a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni; b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni; c) professori universitari titolari di cattedra delle facolta' di farmacia; d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facolta' con 5 anni di anzianita'; e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarita' dopo 10 anni dall'atto del trasferimento; f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianita'. Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale. Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovra' chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovra' accettare la prima farmacia che gli verra' assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potra' optare per altre sedi. E' vietata la partecipazione contemporanea a piu' di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706".