ART. 11. 
         (Attivita' professionali nel settore del turismo). 
1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio  1983,
n. 217, e' sostituito dal seguente: 
"Per l'esercizio delle suddette  professioni  i  cittadini  di  Stati
membri  delle  Comunita'  europee  sono   equiparati   ai   cittadini
italiani". 
2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge  17  maggio  1983,  n.
217, e' sostituito dal seguente: 
"Per le persone fisiche o giuridiche  straniere  non  appartenenti  a
Stati membri delle  Comunita'  europee  l'autorizzazione  di  cui  al
secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616". 
 
          Nota all'art. 11:
          - La legge 17 maggio 1983, n. 217, riguarda  il  turismo  e
          gli  interventi  per  il  potenziamento e la qualificazione
          dell'offerta turistica. L'art. 11,  comma  3,  recita:  "E'
          interprete   turistico  chi,  per  professione,  presta  la
          propria  opera  di  traduzione  nell'assistenza  a  turisti
          stranieri".
          L'art.  9,  comma  10,  recitava: "Per le persone fisiche o
          giuridiche straniere l'autorizzazione  di  cui  al  secondo
          comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato
          ai  sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
          - Per il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vedi nota  art.  2.
          L'art.  58 recita:"Art. 58 (Competenze dello Stato). - Sono
          competenza   dello   Stato   le   funzioni   amministrative
          concernenti:
          1)  il  parere  del  Ministero  delle  finanze  ai fini del
          riconoscimento,  della  revoca,  della  determinazione  del
          territorio  relativo,  della classificazione delle stazioni
          di cura, soggiorno e turismo, nonche' della  determinazione
          della localita' di interesse turistico;
          2)  il  nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di
          viaggio a persone fisiche o giuridiche  straniere,  sentite
          le regioni;
          3)  la  istituzione e gestione di uffici di rappresentanza,
          di informazione e di  promozione  all'estero,  nonche'  gli
          uffici turistici stranieri e' di frontiera;
          4)  la  vigilanza  sull'organo  centrale  del  Club  alpino
          italiano  e  dell'Automobil  club  d'Italia   e   sull'Ente
          nazionale italiano per il turismo".