ART. 5. 
           (Professione di architetto: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE,  85/614/CEE
e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare: 
a) il riconoscimento da  parte  dello  Stato  italiano  dei  diplomi,
certificati ed altri  titoli  rilasciati  dagli  Stati  membri  delle
Comunita' europee agli effetti dello  svolgimento  di  attivita'  nel
settore dell'architettura; 
b)  l'esercizio  effettivo  in  ambito  comunitario  del  diritto  di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme  restando  le
disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra
indicate da parte di persone  in  possesso  di  titolo  professionale
idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore  del
decreto legislativo da emanare a norma della presente legge; 
c) la conformita' alle direttive per quanto  concerne  la  disciplina
dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime  di
libera  prestazione  dei  servizi  e  del  controllo  sull'attivita',
conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali; 
d) il promovimento, da parte degli  stessi  ordini,  delle  opportune
iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri  Stati  membri
le  conoscenze  linguistiche,  di   legislazione   e   deontologiche,
necessarie all'esercizio della professione. 
 
          Nota all'art. 5:
          -  La  direttiva  n.  85/384/CEE  e' stata pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L.  223 del 21 agosto 1985.
          - La direttiva n.  85/614/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L.  376 del 31 dicembre 1985.
          -  La  direttiva  n.  86/17/CEE  e'  stata pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L.  27 del 1› febbraio 1987.