ART. 5. (Professione di architetto: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare: a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee agli effetti dello svolgimento di attivita' nel settore dell'architettura; b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge; c) la conformita' alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attivita', conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali; d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.
Nota all'art. 5: - La direttiva n. 85/384/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 223 del 21 agosto 1985. - La direttiva n. 85/614/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 376 del 31 dicembre 1985. - La direttiva n. 86/17/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 27 del 1 febbraio 1987.