ART. 6. (Medici specialisti: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovra' comunque assicurare che: a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i corsi di specializzazione; b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato; c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunita' europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; d) le strutture universitarie e quelle collegate con le universita' mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneita' ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva; e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o piu' Stati membri; f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanita'; g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
Nota all'art. 6 specializzazione e dei corsi di perfezionamento. L'art. 12 recita: "Art. 12 (Istituzione delle scuole di specializzazione). - L'istituzione delle scuole di specializzazione disposta nello statuto dell'universita'. Le universita' e gli istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificita' professionale, nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Universita' stabiliscono nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3, per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticita' nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attivita' pratiche da svolgere, le modalita' di frequenza delle attivita' didattiche e pratiche, stabilendo, la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 in materia di cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita'". L'art. 13 recita: "Art. 13 (Ammissione). - Per l'ammissione alle scuole di specializzazione e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Universita' e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie. La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale". - L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' riprodotto in nota all'art. 2.