ART. 6. 
              (Medici specialisti: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  82/76/CEE  dovra'
comunque assicurare che: 
a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i
corsi di specializzazione; 
b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del  rapporto
di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato; 
c) la formazione specialistica dei  medici  ammessi  alle  scuole  di
specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di  orario  di
servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza  ulteriori  oneri
finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti  in
strutture sanitarie di altri Stati  membri  delle  Comunita'  europee
fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
d) le strutture universitarie e quelle collegate con  le  universita'
mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri  oggettivi
di idoneita'  ai  compiti  didattici,  di  ricerca  e  assistenziali,
necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello
adeguato a quello richiesto dalla direttiva; 
e) la tipologia e la durata delle scuole  di  specializzazione  siano
comune a due o piu' Stati membri; 
f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di  medico
in  formazione  spcialistica  sia  caratterizzata   da   criteri   di
programmazione generale, nazionale e  regionale,  delle  esigenze  di
formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il Ministro della sanita'; 
g) nella scuole di  specializzazione  sia  prevista  una  riserva  di
posti, nell'ambito della dotazione ordinaria,  a  favore  dei  medici
dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai  Paesi  in
via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di
ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva  a  norma  del
comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire  115
miliardi per l'anno 1992  ed  in  lire  172,5  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo  stanziamento
di parte corrente del fondo  sanitario  nazionale,  stanziamento  che
sara' annualmente integrato per  i  corrispondenti  importi  mediante
utilizzo  delle  disponibilita'  del  fondo  di  rotazione   di   cui
all'articolo  5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,   all'uopo
procedendo alla contestuale  iscrizione  nello  stato  di  previsione
dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. 
 
          Nota all'art. 6
          specializzazione  e dei corsi di perfezionamento. L'art. 12
          recita:
          "Art.  12 (Istituzione delle scuole di specializzazione). -
          L'istituzione delle  scuole  di  specializzazione  disposta
          nello statuto dell'universita'.
          Le   universita'   e   gli  istituti  universitari  possono
          istituire  scuole  di   specializzazione   rispondenti   ad
          esigenze  di  specificita'  professionale, nei limiti delle
          disponibilita' di personale docente e non docente,  nonche'
          di  idonee  strutture  e  attrezzature,  acquisite  anche a
          seguito   di   convenzioni   stipulate    in    conformita'
          dell'ordinamento   universitario,   necessari  all'efficace
          svolgimento dei corsi.
          Gli statuti delle Universita' stabiliscono nel rispetto  di
          quanto  previsto nel precedente art. 3, per ciascuna scuola
          di  specializzazione,  la  durata  del  corso  di   studio,
          l'elenco  delle  materie  obbligatorie  di insegnamento, la
          loro distribuzione e la propedeuticita'  nei  diversi  anni
          del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali,
          le   attivita'   pratiche  da  svolgere,  le  modalita'  di
          frequenza   delle   attivita'   didattiche   e    pratiche,
          stabilendo, la frequenza necessaria per sostenere gli esami
          annuali  e  finali, la determinazione del diploma di laurea
          richiesto per l'ammissione,  le  modalita'  di  svolgimento
          degli esami.
          Ai  fini  della  frequenza  e  delle  attivita' pratiche va
          riconosciuta utile, sulla base  di  idonea  documentazione,
          l'attivita'  svolta  dallo  specializzando  in strutture di
          servizio socio-sanitario attinenti  alla  specializzazione,
          anche  all'estero  o  nell'ambito  di quanto previsto dalla
          legge 9 febbraio 1979, n. 38  in  materia  di  cooperazione
          dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo.
          Fermo  restando  quanto previsto dalle vigenti disposizioni
          per  le  tasse  erariali,  i  contributi  a  carico   degli
          specializzandi   sono   stabiliti   con  deliberazione  del
          consiglio di amministrazione dell'Universita'".
          L'art. 13 recita:
          "Art. 13 (Ammissione). - Per l'ammissione  alle  scuole  di
          specializzazione  e'  richiesto  il superamento di un esame
          consistente in  una  prova  scritta  che  potra'  svolgersi
          mediante    domande    a   risposte   multiple,   integrata
          eventualmente da  un  colloquio  e  dalla  valutazione,  in
          misura  non  superiore  al  30% del punteggio complessivo a
          disposizione  della  commissione,  dei  titoli  di  cui  al
          penultimo comma del presente articolo.
          Possono  partecipare  all'esame  di  ammissione  coloro che
          siano in possesso del diploma  di  laurea  richiesto  dallo
          statuto  dell'Universita'  e, qualora prescritto, anche del
          diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
          Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
          relazione  al  numero  dei  posti  disponibili,  si   siano
          collocati posizione utile nella graduatoria compilata sulla
          base del punteggio complessivo riportato.
          Sono  titoli  valutabili la tesi nella disciplina attinente
          alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato
          negli esami di profitto del corso di laurea  nelle  materie
          concernenti  la  specializzazione  e le pubblicazioni nelle
          predette materie.
          La  ripartizione  del  punteggio  tra i titoli indicati nel
          precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro
          della   pubblica   istruzione,   sentito    il    Consiglio
          universitario nazionale".
          -  L'art.  5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e'
          riprodotto in nota all'art. 2.