ART. 7. 
(Abilitazione delle persone incaricate  al  controllo  di  legge  dei
              documenti contabili: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  84/253/CEE   deve
avvenire in conformita' ai seguenti principi: 
a)  abilitare  al  controllo  legale  dei  bilanci  e   dei   bilanci
consolidati le persone fisiche che soddisfino  almeno  ai  requisiti,
previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita',  qualificazione  e
idoneita' professionale; 
b) abilitare le  societa'  di  revisione  che  soddisfino  almeno  ai
requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva; 
c) disciplinare la responsabilita' anche di  carattere  penale  delle
persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei  loro
dipendenti,     anche     attraverso      l'eventuale      estensione
dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da
14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 
136. 
 
          Nota all'art. 7:
          -  La  direttiva  n.  84/253/CEE  e' stata pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L.  126 del 12 maggio 1984.
          - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136,  concerne  il  controllo
          contabile  e  la  certificazione dei bilanci delle Societa'
          per azioni  quotate  in  borsa.  Gli  articoli  richiamati,
          recitano:
          "Art.  14  (Falsita'  nella certificazione dei bilanci o in
          relazione,   comunicazioni   o   dichiarazioni).   -    Gli
          amministratori   della  societa'  di  revisione  che  nella
          certificazione del bilancio attestano il falso o che  nelle
          relazioni  o  in altre comunicazioni o dichiarazioni, rela-
          tive alla  societa'  assoggettata  a  revisione,  espongono
          fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono
          o  alterano,  in  tutto  o  in  parte, fatti concernenti le
          condizioni economiche della societa', sono  puniti  con  la
          reclusione  da  uno  a  cinque  anni e con la multa da lire
          quattrocentomila a lire quattro milioni.
          Art.  15  (Divulgazione  di  notizie  riservate).   -   Gli
          amministratori  e  i dipendenti della societa' di revisione
          che si servono, a profitto proprio  o  altrui,  di  notizie
          avute a causa della loro attivita', relative, alla societa'
          assoggettata  a  revisione,  sono puniti con resclusione da
          sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila
          a lire quattro milioni.
          Gli  amministratori  e  i  dipendenti  della  societa'   di
          revisione   che,   senza  giustificato  motivo,  comunicano
          notizie  a  causa  della  loro  attivita',  relative   alla
          societa'  assoggettata  a  revisione,  sono  puniti, se dal
          fatto puo' derivare pregiudizio alla societa'  stessa,  con
          la reclusione fino a un anno.
          I  delitti  previsti  dal presente articolo sono punibili a
          querela  della  societa'  cui  si  riferiscono  le  notizie
          utilizzate o comunicate.
          Art.  16  (Prestiti  e  garanzie  della societa' e compensi
          illegali).  -  Gli  amministratori  e  i  dipendenti  della
          societa'   di  revisione  che  contraggono  prestiti,  sono
          qualsiasi  forma,  sia  direttamente  sia  per   interposta
          persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una
          societa'  che  la  controlla, o ne e' controllata, o che si
          fanno prestare da una di tali societa' garanzie per  debiti
          propri,  sono puniti con reclusione da uno a tre anni e con
          la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.
            Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  gli
          amministratori  e  i dipendenti della societa' di revisione
          che  percepiscono  in  proprio   favore,   direttamente   o
          indirettamente,  dalla  societa'  assoggettata  a revisione
          compensi  in  denaro  o  in  altra  forma,   oltre   quelli
          legittimamente  pattuiti,  sono puniti con la reclusione da
          sei mesi a tre anni e con la multa da  lire  ottantamila  a
          lire  quattrocentomila.  La  stessa  pena  si  applica agli
          amministratori,  ai  dirigenti  e  ai   liquidatori   della
          societa'  assoggettata a revisione che hanno corrisposto il
          compenso non dovuto.
          Art. 17  (Aggravanti  -  Comunicazione  della  sentenza  di
          condanna).  -  Quando dai fatti previsti dagli articoli 14,
          15 e 16, secondo comma, derivi alla societa'  un  danno  di
          gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'.
          La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e
          dipendenti  della  societa' di revisione per reati commessi
          nell'esercizio o a causa delle  attribuzioni  previste  dal
          presente  decreto,  e'  comunicata,  a cura del cancelliere
          dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la  sentenza,  per
          gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per
          le societa' e la borsa".