ART. 7. (Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformita' ai seguenti principi: a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita', qualificazione e idoneita' professionale; b) abilitare le societa' di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva; c) disciplinare la responsabilita' anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Nota all'art. 7: - La direttiva n. 84/253/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 126 del 12 maggio 1984. - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, concerne il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Societa' per azioni quotate in borsa. Gli articoli richiamati, recitano: "Art. 14 (Falsita' nella certificazione dei bilanci o in relazione, comunicazioni o dichiarazioni). - Gli amministratori della societa' di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, rela- tive alla societa' assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. Art. 15 (Divulgazione di notizie riservate). - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attivita', relative, alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti con resclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie a causa della loro attivita', relative alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa' stessa, con la reclusione fino a un anno. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della societa' cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate. Art. 16 (Prestiti e garanzie della societa' e compensi illegali). - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sono qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o che si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Art. 17 (Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna). - Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla societa' un danno di gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'. La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della societa' di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, e' comunicata, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa".