ART. 8. 
(Riconoscimento dei  diplomi  di  istruzione  superiore:  criteri  di
                              delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire
in modo da assicurare: 
a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la  determinazione,
in  misura  possibilmente   completa   e   comunque   successivamente
integrabile,  delle   attivita'   professionali   contemplate   dalla
direttiva  nonche'  dei  requisiti  e  delle   condizioni   richiesti
dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio; 
b) il rispetto delle disposizioni previste  dalla  direttiva  per  il
riconoscimento,   ai   fini   dell'ammissione   all'esercizio   delle
corrispondenti attivita' professionali da parte dei  cittadini  degli
altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di  formazione
che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa; 
c) la possibilita',  per  i  cittadini  degli  Stati  membri  la  cui
formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti  di
durata inferiore di almeno un anno a quella  prescritta  dal  vigente
ordinamento italiano, di completare la formazione stessa  comprovando
un periodo  di  esperienza  professionale  determinato  nella  misura
strettamente necessaria a garantire un  livello  corrispondente  alla
formazione richiesta dalle norme interne; 
d) la facolta', per i cittadini  degli  altri  Stati  membri  la  cui
formazione professionale - attestata dal  titolo  addotto  -  risulti
sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto  ovvero  quanto  alle
concrete attivita'  o  prestazioni  cui  da'  accesso  rispetto  alla
disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento
alla disciplina stessa - tra un tirocinio  di  adattamento,  per  una
durata determinata, ed una prova attitudinale,  ambedue  da  valutare
dalle autorita' competenti; 
e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso,
da parte dei  cittadini  degli  Stati  membri,  sia  condizionato  al
superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette
attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano  e  la
consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano
costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse; 
f) le forme ed  i  termini  per  l'esame  dei  titoli  addotti  dagli
interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi,  ruoli  od
elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid-
erate, per la designazione  ai  competenti  organi  comunitari  delle
autorita' italiane  all'uopo  delegate,  nonche'  per  le  prescritte
comunicazioni agli organi stessi. 
 
          Nota all'art. 8:
          -  La direttiva 89/483CE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n.
          23 del 20 marzo 1989, 2a serie speciale.