ART. 9. 
                           (Giornalisti). 
1. I cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  sono
equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della  iscrizione  nel
registro  dei  praticanti  e  nell'elenco  dei  pubblicisti  di  cui,
rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3  febbraio  1963,
n. 69. 
2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione  nell'elenco  speciale  di
cui all'articolo 28 della legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  non  si
applica la condizione  di  reciprocita'  richiesta  dall'articolo  36
della legge predetta. 
 
          Nota all'art. 9:
          -  La  legge  3   febbraio   1963,   n.   69,   concernente
          l'ordinamento   della   professione   di  giornalista.  Gli
          articoli richiamati recitano:
          "Art. 28 (Elenchi speciali).  -  All'albo  dei  giornalisti
          sono  annessi  gli  elenchi dei giornalisti di nazionalita'
          straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita'
          di  giornalista,  assumano  la   qualifica   di   direttori
          responsabili  di  periodici  o riviste a carattere tecnico,
          professionale o  scientifico,  esclusi  quelli  sportivi  e
          cinematografici.
          Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, de-
          cide  irrevocabilmente,  su  ricorso  dell'interessato,  il
          Consiglio nazionale dell'ordine".
          "Art. 33 (Registro dei  praticanti).  -  Nel  registro  dei
          praticanti  possono  essere  iscritti  coloro che intendono
          avviarsi  alla  professione  giornalistica  e  che  abbiano
          compiuto almeno 18 anni di eta'.
          La  domanda  per  l'iscrizione  deve  essere  corredata dai
          documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art.  31.  Deve
          essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore
          comprovante   l'effettivo   inizio  della  pratica  di  cui
          all'art. 34.
          Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
          Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e'  necessario
          altresi'  avere  superato  un esame di cultura generale, ad
          accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
          Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad  una  commissione,
          composta  da  5  membri,  di  cui 4 da nominarsi da ciascun
          Consiglio  regionale  o  interregionale,  e  scelti  fra  i
          giornalisti   professionisti   con   almeno   10   anni  di
          iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni  di
          presidente   della   commissione,   sara'  scelto  fra  gli
          insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato da
          provveditore agli studi del luogo ove ha sede il  consiglio
          regionale o interregionale.
          Le  modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate
          dal regolamento.
          Non sono tenuti a sostenere  la  prova  di  esame,  di  cui
          sopra,  i  praticanti  in  possesso di titolo di studio non
          inferiore alla licenza di scuola media superiore".
          "Art.   35   (Modalita'   d'iscrizione   nell'elenco    dei
          pubblicisti). - Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti
          la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di
          cui  ai  numeri  1),  2) e 4) del primo comma dell'art. 31,
          anche dai giornali e periodici contenenti scritti  a  firma
          del  richiedente,  e  da  certificati  dei  direttori delle
          pubblicazioni,  che  comprovino  l'attivita'  pubblicistica
          regolarmente retribuita da almeno due anni.
          Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31".
          "Art. 36 (Giornalisti stranieri). - I giornalisti stranieri
          residenti   in   Italia   possono   ottenere   l'iscrizione
          nell'elenco speciale di cui  all'articolo  28,  se  abbiano
          compiuto  i  21  anni  e  sempre  che  lo Stato di cui sono
          cittadini pratichi il  trattamento  di  reciprocita'.  Tale
          condizione  non  e' richiesta nei confronti del giornalista
          straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto
          di asilo politico.
          La  domanda  di  iscrizione  deve  essere   corredata   dai
          documenti  di  cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre
          che da una attestazione del Ministero degli  affari  esteri
          che  provi che il richiedente e' cittadino di uno Stato con
          il quale esiste trattamento di reciprocita'.
          Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31".