ART. 9. (Giornalisti). 1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. 2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocita' richiesta dall'articolo 36 della legge predetta.
Nota all'art. 9: - La legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista. Gli articoli richiamati recitano: "Art. 28 (Elenchi speciali). - All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalita' straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita' di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, de- cide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'ordine". "Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34. Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione. Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato da provveditore agli studi del luogo ove ha sede il consiglio regionale o interregionale. Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore". "Art. 35 (Modalita' d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti). - Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31". "Art. 36 (Giornalisti stranieri). - I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e' richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente e' cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31".