Art. 10. 
                         (Nuove tecnologie). 
1. Qualora, a causa di difficolta' di ordine tecnico o di ubicazione,
lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento  richiedano  l'impiego
di  tecnologie  non  ancora  acquisite  all'esperienza   industriale,
l'attuazione prolungata di particolari  prove  o  l'effettuazione  di
studi di fattibilita' di rilevante impegno,  puo'  essere  presentato
dall'interessato, in luogo del prescritto programma di  sviluppo,  un
programma  provvisorio  in  cui  siano  indicati  gli  studi   e   le
sperimentazioni necessarie, nonche' il  tempo  necessario  alla  loro
realizzazione. 
2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1,  con  la
fissazione del relativo periodo di realizzazione, e' autorizzata  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. 
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui  al  comma
2, l'interessato e' tenuto a presentare,  a  pena  di  decadenza,  il
programma definitivo  di  sviluppo  e  di  coltivazione  nelle  forme
prescritte.