Art. 11. (Innovazione tecnologica nelle attivita' di ricerca mineraria e coltivazione). 1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 11: - Gli articoli 14 e seguenti della legge 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) istituiscono e disciplinano la gestione del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" per la concessione di finanziamenti ai programmi di imprese riguardanti attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici. - La legge n. 752/1982 reca le norme per l'attuazione della politica mineraria e prevede in particolare all'art. 16 agevolazioni per i progetti di ricerca applicata per la messa a punto di nuovi metodi o per il perfezionamento di quelli esistenti in materia di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e sperimentazione dei processi minerallurgici sostitutivi nonche' per l'aumento della produttivita'.