Art. 12. 
                  (Vettoriamento del gas naturale). 
1.  Le  societa'  proprietarie  di   metanodotti   provvederanno   al
vettoriamento nel territorio nazionale di gas  naturale  prodotto  in
Italia ed utilizzato  in  stabilimenti  delle  societa'  produttrici,
delle  societa'  controllate,  delle  societa'  controllanti,  o   di
societa' sottoposte al controllo di queste ultime,  o  per  forniture
all'Enel o alle imprese di cui al testo  unico  approvato  con  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attivita' di  cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le
societa' controllate sono quelle individuate ai sensi dell'  articolo
2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile. 
2. Il gas  da  vettoriare  dovra'  rientrare  nel  normale  campo  di
intercambiabilita'   ed    avere    adeguate    caratteristiche    di
trasportabilita' e di contenuto di sostanze nocive. Il  vettoriamento
sara' effettuato compatibilmente con le  capacita'  di  trasporto,  i
programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di
trasporto. 
3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di  vettoriamento
saranno  concordati  tra  le  parti  tenendo  conto  di   un'adeguata
remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri
in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi
di vettoriamento e dei conseguenti  livelli,  nonche'  dell'andamento
del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le
condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP,  sentite  le
parti.