Art. 13. 
                        (Normativa di raccordo 
                        e disciplinari-tipo). 
1.  Con  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sentito  il  Comitato  tecnico  per  gli
idrocarburi e la geotermia, sono  determinate  le  norme  transitorie
destinate  a  garantire  la   continuita'   operativa   nel   settore
petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo  per  i  permessi  di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di  cui
al presente Capo.