Art. 14. 
                          (Norme abrogate). 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono abrogate le seguenti norme: 
a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6;  7
e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni; 
b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto  e
sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo  e  secondo
comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della
legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.