Art. 7. (Rinvenimento di altre risorse naturali). 1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico. 2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazine di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sara' determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicita' delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.