Art. 7. 
              (Rinvenimento di altre risorse naturali). 
1. Agli  obblighi  dei  titolari  di  permessi  di  ricerca,  di  cui
all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e  all'articolo  22
della legge 21 luglio 1967,  n.  613,  e  con  riferimento  anche  ai
permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono aggiunti i seguenti: 
a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  o
alla sezione competente, entro quindici giorni,  il  rinvenimento  di
fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze  minerali
diverse dagli idrocarburi; 
b) porre in atto le  misure  eventualmente  richieste  dal  Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  di  intesa,  ove
occorra, con altri organi dello  Stato  interessati,  ai  fini  della
conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che  per
la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un  evidente
interesse economico. 
2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano  a  tutti  gli
obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono  revocati  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo  all'assegnazine
di un titolo di sfruttamento minerario per tali  sostanze  a  persona
diversa dal titolare di permesso di  ricerca  che  le  ha  rinvenute,
questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare  un  indennizzo  che,
salvo  accordo  tra  le  parti,  sara'   determinato   dal   Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  sulla  base  di
criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da  criteri
di economicita' delle risorse stesse, degli oneri  sostenuti  per  il
rinvenimento.