Art. 8. (Programma unitario di lavoro). 1. L'autorita' amministrativa competente puo' autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di piu' permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneita' degli obiettivi rendano piu' razionale la ricerca su base unificata. 2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e puo' comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa. 3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce. 4. La riduzione obbligatoria puo' essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.