Art. 8. 
                   (Programma unitario di lavoro). 
1. L'autorita' amministrativa competente puo' autorizzare, sentito il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione
di un programma unitario  di  lavoro  nell'ambito  di  piu'  permessi
quando il  particolare  impegno  tecnico  e  finanziario  dei  lavori
programmati e l'omogeneita' degli obiettivi rendano piu' razionale la
ricerca su base unificata. 
2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro  rende
privi  di  effetto  gli  impegni  di  lavoro  e  di   spesa   assunti
precedentemente dai  singoli  titolari  relativamente  ai  rispettivi
permessi e puo' comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa. 
3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del  programma  unitario
di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il  programma
stesso si riferisce. 
4. La riduzione obbligatoria  puo'  essere  operata,  previo  accordo
degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si  riferisce
il programma unitario.