Art. 9. 
                    (Concessione di coltivazione. 
                       Disposizioni generali). 
1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di  uno
o piu' pozzi,  abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o  gassosi  e'
accordata la concessione di coltivazione se la  capacita'  produttiva
dei  pozzi  e  gli  altri  elementi  di   valutazione   geo-mineraria
disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente  lo  sviluppo
del giacimento scoperto. 
2.  Alle  concessioni  di  coltivazione  si  applica  il   comma   11
dell'articolo 6. 
3. L'area  della  concessione  deve  essere  tale  da  consentire  il
razionale sviluppo del giacimento scoperto. 
4. Su richiesta dei titolari  dei  permessi,  puo'  essere  accordata
un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente  su  due  o
piu' permessi adiacenti quando  cio'  corrisponda  alle  esigenze  di
razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la
concessione puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario. 
5. All'istanza di concessione deve essere allegato  il  programma  di
sviluppo del giacimento. 
6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967,
n. 613, in materia di contitolarita' si estendono alle concessioni di
coltivazione, in quanto applicabili. 
7.  Le  disposizioni  dei  commi  terzo,  quarto,  quinto   e   sesto
dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967,  n.  613,  si  applicano
anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma. 
8. Al fine di completare lo sfruttamento del  giacimento,  decorsi  i
due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al
concessionario possono essere concesse, oltre alla  proroga  prevista
dall'articolo 29 della legge 21 luglio  1967,  n.  613,  una  o  piu'
proroghe di cinque anni  ciascuna  se  ha  eseguito  i  programmi  di
coltivazione e di ricerca e se ha  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dalla concessione o dalle proroghe. 
9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge  21  luglio  1967,  n.
613, e' sostituito dai seguenti: 
Ove  vengano  offerti  all'ENI  idrocarburi  gassosi   estratti   dal
sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale  e
della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate
mediante trattativa diretta fra le parti. 
Nella determinazione delle condizioni di vendita  le  parti  dovranno
tener conto del prezzo del gas di importazione,  della  qualita'  del
gas, delle condizioni  di  fornitura,  di  un'adeguata  remunerazione
degli  investimenti  complessivi  dei  produttori  e  dei  costi   di
esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture
di  trasporto   necessarie   per   l'allacciamento,   se   a   carico
dell'acquirente. 
In caso di mancato accordo fra le parti,  le  condizioni  di  vendita
saranno definite dal  Comitato  interministeriale  dei  prezzi  (CIP)
sentite le parti". 
10. Nei casi di contitolarita' della concessione di  coltivazione  si
applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221. 
 
          Note all'art. 9:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  18  della  legge n.
          613/1967 (per l'argomento  trattato  nella  legge  v.  nota
          all'art. 6):
          "Art.  18. - Il permesso di ricerca puo' essere intestato a
          piu' soggetti, persone fisiche o  giuridiche,  comprese  le
          societa'  per  azioni,  in  possesso  dei  requisiti di cui
          all'art. 16, secondo le quote  indicate  nelle  domande  di
          permesso.
          I   contitolari   sono   solidalmente   verso  la  pubblica
          amminsitrazione per gli  obblighi  attinenti  all'esercizio
          dell'attivita'  mineraria  e  rispondono  egualmente in via
          solidale anche  nei  confronti  dei  terzi.   Essi  debbono
          nominare  un  solo  rappresentante per tutti i rapporti con
          l'amministrazione e con i terzi.
          La  perdita di requisiti di cui all'art. 16 (1) o il ritiro
          per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta
          la  dedadenza  o  la  revoca  del  permesso  se  gli  altri
          contitolari assumono a loro carico la quota o le  quote  di
          colui  o  coloro  venuti meno, salvi restando gli eventuali
          diritti dei terzi.
          La  quota  di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta
          senza l'autorizzazione del Ministero  per  l'industria,  il
          commercio  e  l'artigianato,  sentiti gli altri contitolari
          del permesso.
          I   decreti  di  autorizzazione  sono  soggetti,  per  ogni
          trasferimento, al  pagamento  della  tassa  di  concessione
          governativa di lire 500 mila.
          La  cessione  che non sia stata preventivamente autorizzata
          e'  nulla  tanto  fra  le  parti   quanto   nei   confronti
          dell'amministrazione,  salva  l'applcazione  dell'art.  41,
          punto 7".
          (1)  Si  ritiene  opportuno  evidenziare  che  il  comma  1
          dell'art. 16, richiamato nella disposizione sopra riportata
          e'  abrogato  dall'art.  14, primo comma, lettera b), della
          legge qui pubblicata.
          - Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 della legge n.
          613/1967 (per l'argomento  trattato  nella  legge  v.  nota
          all'art.  6)  cosi'  come  modificato  dall'art.  14, primo
          comma, lettera  b),  della  legge  qui  pubblicata  che  ha
          soppresso  i  commi  1, 2, 7 del precedente testo dell'art.
          27:
          "Art.  27. - La domanda di concessione deve essere presenta
          al    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  corredata  del  programma  dei lavori di
          sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della
          concessione,   a  pena  di  decadenza  entro  un  anno  dal
          riconoscimento da parte  dell'Ufficio  nazionale  minerario
          per    gli    idrocarburi    del   ritrovamento   e   delle
          caratteristiche di cui al comma primo.
          Il programma indica il termine entro il quale si prevede di
          completare lo sviluppo del campo  e  di  dare  inizio  alla
          coltivazione.
          La  concessione, previo accertamento dell'adempimento degli
          obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito  il
          Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi,  con  decreto del
          Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,  di
          concerto  con  quello  per  la marina mercantile per quanto
          attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui  al
          terzo e quinto comma dell'art. 2.
          Con  lo  stesso  decreto sono determinate l'estensione e la
          configurazione dell'area della concessione, e' approvato il
          programma  di  sviluppo  del  campo di coltivazione e ne e'
          fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' apprpovato
          il  programma  dei  lavori  di ricerca previsti nell'ambito
          della concessione".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  29  della  legge n.
          613/1967 (per l'argomento  trattato  nella  legge  v.  nota
          all'art. 6):
          "Art.  29. - La durata della concessione e' di trenta anni.
          Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario
          ha diritto ad una proroga di dieci anni se  ha  eseguito  i
          programmi  di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a
          tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
          La   proroga  e'  disposta  alle  stesse  condizioni  della
          concessione  originaria,  con  decreto  del  Ministero  per
          l'industria,  il commercio e l'artigianato, di concerto con
          quello per la marina mercantile  per  quanto  attiene  alle
          prescrizioni  concernenti  le  materie  di  cui  al terzo e
          quinto comma dell'art. 2".
          -  Il  testo  vigente dell'art. 55 della legge n. 613/1967,
          come risulta modificato dagli articoli 9 e 14  della  legge
          qui pubblicato, e' il seguente:
          "Art.  55. - Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal
          sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati  in  via
          prioritaria  al  mercato nazionale. Essi non possono essere
          esportati  senza  l'autorizzazione  del  Ministro  per   il
          commercio  con  l'estero,  di  concerto con il Ministro per
          l'industria, il commercio e l'artigianato.
          Ove  vengano  offerti  all'ENI idrocarburi gassosi estratti
          dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino  del  mare
          territoriale  della piattaforma continentale, le condizioni
          di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra  le
          parti.
          Nella  determinazione  delle condizioni di vendita le parti
          dovranno tener conto del prezzo del  gas  di  importazione,
          della  qualita'  del gas, delle condizioni di fornitura, di
          un'adeguata remunerazione  degli  investimenti  complessivi
          dei   produttori   e  dei  costi  di  esercizio  da  questi
          sostenuti,  nonche'  delle  eventuali   infrastrutture   di
          trasporto  necessarie  per  l'allacciamento,  se  a  carico
          dell'acquirente.
          In  caso  di mancato accordo fra le parti, le condizioni di
          vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei
          prezzi (CIP) sentite le parti.
          I  programmi  di  impiego  degli  idrocarburi  gassosi sono
          sottoposti all'approvazione del  Ministero  dell'industria,
          del   commercio   e  dell'artigianato,  di  intesa  con  il
          Ministero delle partecipazioni statali, che decidera' sulla
          base  dei  programmi  del  settore  deliberati dal Comitato
          interministeriale per la programmazione economica".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  della  legge n.
          221/1990  (nuove  norme  per  l'attuazione  della  politica
          mineraria):
          "Art.  12 (Norma sulla contitolarita'). - 1. Il permesso di
          ricerca e la concessione  di  coltivazione  possono  essere
          intestati  a  piu'  soggetti,  persone fisiche o giuridiche
          italiane,  degli  altri  Stati   membri   della   Comunita'
          economica   europea   e  dei  Paesi  terzi  che  pratichino
          condizioni di  reciprocita'  nei  confronti  delle  persone
          fisiche  e  giuridiche  italiane,  a  condizione  che:   a)
          dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica; b)
          possiedano  o  si  impegnino   a   costituire   in   Italia
          strutture   tecniche  ed   amministrative   adeguate   alle
          attivita' previste.
          2.   I   contitolari  sono  solidalmente  responsabili  nei
          confronti della pubblica amministrazione per  gli  obblighi
          attinenti    all'esercizio   dell'attivita'   mineraria   e
          rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti di
          terzi.  Essi  debbono  nominare  un solo rappresentante per
          tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.
          3.  Il  rappresentante  unico  di  cui al comma 2, oltre ai
          requisiti prescritti al comma 1, deve essere in possesso di
          particolare  qualificazione ed esperienza tecnica specifica
          nel settore.
          4.    Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  verifica  che  il  rappresentante   unico
          possieda i requisiti previsti dal comma 3.
          5.   Ciascuno   dei   contitolari  di  una  concessione  di
          coltivazione  ha  diritto  ad  acquisire  direttamente   la
          proprieta'   di   una  parte  dei  prodotti  dell'attivita'
          estrattiva  da  determinare  d'accordo  tra  i  contitolari
          stessi, con le modalita' tra essi concordate. In assenza di
          accordo  espresso,  la  parte  di  priorita'   di   ciascun
          contitolare,  corrisponde al valore della rispettiva quota.
          6.  I  costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attivita'
          estrattiva, anche se sostituiti dal rappresentante unico di
          cui   al   comma   2   sulla   base  di  un  mandato  senza
          rappresentanza,  gravano  direttamente,  in  ragione  della
          rispettiva   quota,   sui   contitolari,   salva   la  loro
          responsabilita' solidale.
          7. La perdita  dei  requisiti di cui al comma 1 da parte di
          uno o piu' contitolari  o il ritiro per qualsiasi motivo di
          uno o  piu' contitolari non  comporta  la  decandenza  o la
          revoca  del  titolo  minerario  se  gli  altri  contitolari
          assumono a  loro  carico  la  quota o le quote dei soggetti
          venuti  meno,  salvi  restando  gli  eventuali  diritti dei
          terzi.
          8.  La  quota  di uno o piu' contitolari puo' essere ceduta
          senza l'autorizzazione  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari
          del permesso o della concessione.
          9.  I  decreti  di  autorizzazione  sono soggetti, per ogni
          trasferimento  al  pagamento  della  tassa  di  concessione
          governativa di lire cinque milioni.
          10.   La   cessione   che  non  sia  stata  preventivamente
          autorizzata e' nulla sia tra le  parti  che  nei  confronti
          dell'amministrazione,   salva  la  potesta'  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   di
          dichiarare  decaduto  il  titolare  del  permesso  o  della
          concessione".