Art. 9. (Concessione di coltivazione. Disposizioni generali). 1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi e' accordata la concessione di coltivazione se la capacita' produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. 2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6. 3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. 4. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo' essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o piu' permessi adiacenti quando cio' corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario. 5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarita' si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. 7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma. 8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o piu' proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe. 9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dai seguenti: Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti". 10. Nei casi di contitolarita' della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6): "Art. 18. - Il permesso di ricerca puo' essere intestato a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le societa' per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso. I contitolari sono solidalmente verso la pubblica amminsitrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi. La perdita di requisiti di cui all'art. 16 (1) o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la dedadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi. La quota di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione, salva l'applcazione dell'art. 41, punto 7". (1) Si ritiene opportuno evidenziare che il comma 1 dell'art. 16, richiamato nella disposizione sopra riportata e' abrogato dall'art. 14, primo comma, lettera b), della legge qui pubblicata. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 27 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6) cosi' come modificato dall'art. 14, primo comma, lettera b), della legge qui pubblicata che ha soppresso i commi 1, 2, 7 del precedente testo dell'art. 27: "Art. 27. - La domanda di concessione deve essere presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2. Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' apprpovato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione". - Si trascrive il testo dell'art. 29 della legge n. 613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 6): "Art. 29. - La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2". - Il testo vigente dell'art. 55 della legge n. 613/1967, come risulta modificato dagli articoli 9 e 14 della legge qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 55. - Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti. I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che decidera' sulla base dei programmi del settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica". - Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 221/1990 (nuove norme per l'attuazione della politica mineraria): "Art. 12 (Norma sulla contitolarita'). - 1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocita' nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che: a) dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica; b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste. 2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti di terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi. 3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti al comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3. 5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprieta' di una parte dei prodotti dell'attivita' estrattiva da determinare d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalita' tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di priorita' di ciascun contitolare, corrisponde al valore della rispettiva quota. 6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attivita' estrattiva, anche se sostituiti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilita' solidale. 7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o piu' contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decandenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi. 8. La quota di uno o piu' contitolari puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione. 9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni. 10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potesta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione".