Art. 25.
                       (Ambito di applicazione)
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne  sia  la  destinazione
d'uso,  nonche'  mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti esistenti.
2.   Nei   casi   di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,
l'applicazione del presente titolo e' graduata in relazione  al  tipo
di  intervento,  secondo  la  tipologia  individuata dall'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
 
          Nota all'art. 25:
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto
          1978, n.  457 (per il titolo v. nella nota all'art. 4):
          "Art.  31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi
          di recupero del patrimonio edilizio  esistente  sono  cosi'
          definiti:
          a)   interventi   di  manutenzione  ordinaria,  quelli  che
          riguadano  le   opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esitenti;
          b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
          modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
          strutturali   degli  edifici,  nonche'  per  realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso;
          c)  interventi  di  restauro e di risanamento conservativo,
          quelli rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
          assicurarne    la   funzionalita'   mediante   un   insieme
          sistematico di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi
          tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
          consentano destinazioni d'uso con  essi  compatibili.  Tali
          interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino e
          il  rinnovo  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti
          richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione degli
          elementi estranei all'organismo edilizio;
          d)  interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti
          a trasformare gli organismi  edilizi  mediante  un  insieme
          sistemativo  di  opere  che possono portare ad un organismo
          edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente.  Tali
          interventi  comprendono  il ripristino o la sostituzione di
          alcuni elementi costitutivi dell'edificio,  l'eliminazione,
          la  modificazione  e  l'inserimento  di  nuovi  elementi ed
          impianti;
          e)   interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli
          rivolti     a      sostituire      l'esistente      tessuto
          urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi   anche   con    la
          modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
          rete stradale.
          Le  definizioni  del  presente  articolo  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti  edilizi.   Restano  ferme le disposizioni e le
          competenze previste dalle leggi 1รค giugno 1939, n. 1089,  e
          29  giugno  1939,  n.  1497,  e successive modificazioni ed
          integrazioni".