Art. 26. 
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) 
 
  1. Ai nuovi  impianti,  lavori,  opere,  modifiche,  installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio  e  all'uso  razionale  dell'energia,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28  gennaio  1977,  n.
10,   nel   rispetto   delle   norme    urbanistiche,    di    tutela
artistico-storica e ambientale.  Gli  interventi  di  utilizzo  delle
fonti di energia  di  cui  all'articolo  1  in  edifici  ed  impianti
industriali non sono soggetti  ad  autorizzazione  specifica  e  sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
agli  articoli  31  e  48  della  legge  5  agosto  1978,   n.   457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da  parte  di
installatori qualificati, destinati  unicamente  alla  produzione  di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e  negli  spazi  liberi
privati   annessi,   e'    considerata    estensione    dell'impianto
idrico-sanitario gia' in opera. 
  2. Per  gli  interventi  in  parti  comuni  di  edifici,  volti  al
contenimento  del  consumo  energetico  degli   edifici   stessi   ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo  1,  ivi
compresi quelli di  cui  all'articolo  8,  sono  valide  le  relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. 
  3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo,  in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica. 
  4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma  1
dell'articolo  4,  sono  regolate,  con  riguardo  ai  momenti  della
progettazione,  della   messa   in   opera   e   dell'esercizio,   le
caratteristiche energetiche degli edifici e  degli  impianti  non  di
processo ad essi associati, nonche' dei componenti  degli  edifici  e
degli impianti. 
  5.  Per  le  innovazioni  relative  all'adozione  di   sistemi   di
termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del  calore  e   per   il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base  al  consumo
effettivamente  registrato,  l'assemblea  di  condominio   decide   a
maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 
  6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di  edifici  di  nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la  data
di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo  tale  da  consentire  l'adozione  di  sistemi  di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per  ogni  singola
unita' immobiliare. 
  7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad  uso  pubblico
e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli  stessi
favorendo il ricorso a fonti  rinnovabili  di  energia  o  assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 
  8. La progettazione di nuovi edifici  pubblici  deve  prevedere  la
realizzazione di ogni impianto, opera  ed  installazione  utili  alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. 
 
          Nota all'art. 26.
          -  Il  testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
          (Norme per la edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
          "Art.  9.  (Cessione  gratuita).  - Il contributo di cui al
          precedente articolo 3 non e' dovuto:
          a)  per  le  opere  da  realizzare nelle zone agricole, ivi
          comprese le residenze, in  funzione  della  conduzione  del
          fondo  e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
          principale, ai sensi dell'art.  12  della  legge  9  maggio
          1975, n. 153;
          b)   per   gli   interventi  di  restauro,  di  risanamento
          conservativo  e  di  ristrutturazione  che  non  comportino
          aumento  delle  superfici  utili  di  calpestio e mutamento
          della  destinazione  d'uso,  quando  il  concessionario  si
          impegni:  mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale
          a praticare prezzi di vendita e canoni di  locazione  degli
          alloggi  concordati  con  il  comune  ed a concorrere negli
          oneri di urbanizzazione;
          c)   per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,
          restando  fermo  che  per  la  manutenzione  ordinaria   la
          concessione  non  e' richiesta; d)   per   gli   interventi
          di    restauro,    di     risanamento  conservativo      di
          ristrutturazione   e   di   ampliamento,   in misura    non
          superiore   al  20  per  cento,  di  edifici unifamiliari;
          e)  per  le  modifiche interne necessarie per migliorare le
          condizioni igieniche o statiche delle  abitazioni,  nonche'
          per  la  realizzazione  dei  volumi  tecnici che si rendano
          indispensabili a seguito della  installazione  di  impianti
          tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
          f)  per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o
          di    interesse    generale    realizzate    dagli     enti
          istituzionalmente   competenti  nonche'  per  le  opere  di
          urbanizzazione, eseguite anche  da privati,  in  attuazione
          di strumenti urbanistici;
          g)  per  le opere da realizzare in attuazione di norme o di
          provvedimenti emanati a  seguito  di  pubbliche  calamita'.
          Per  le  opere  realizzate  dai  soggetti di cui al secondo
          comma all'articolo 4 il contributo per la concessione -  da
          determinarsi  dal comune ai sensi del precedente articolo 5
          -  e'  commisurato  alla  incidenza  delle  sole  opere  di
          urbanizzazione.
          Restano  ferme  le  norme  di  cui  agli  articoli 29 e 31,
          secondo comma, della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e
          successive modificazioni".
          -  Si  riporta  il  testo dell'art. 48 della legge 5 agosto
          1978, n. 457 (per il  testo  dell'art.  31  v.  nella  nota
          all'art.  25; per il titolo del provvedimento v. nella nota
          all'art. 4):
          -  Art.  48.  (Disciplina  degli interventi di manutenzione
          straordinaria).  -  Per  gli  interventi  di   manutenzione
          straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 giugno
          1977, n.  10,  e'  sostituita  da  una  autorizzazione  del
          sindaco ad eseguire i lavori.
          Per  gli  interventi  di manutenzione straordinaria che non
          comportano  il  rilascio   dell'immobile   da   parte   del
          conduttore,  l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma
          precedente si intenden accolta qualora il  sindaco  non  si
          pronunci  nel  termine  di  novanta  giorni. In tal caso il
          richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al
          sindaco del loro inizio.
          Per  le  istanze  presentate  prima  dell'entrata in vigore
          della presente legge, il termine di cui al precedente comma
          decorre da tale data.
          La  disposizione  di cui al precedente secondo comma non si
          applica per gli interventi su edifici soggetti  ai  vincoli
          previsti  dalle  leggi 1รค giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
          1939, n. 1497".
          -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 1120 e 1136 del
          codice civile:
          "Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con la maggioranza
          indicata  dal  quinto  comma  dell'articolo  1136,  possono
          disporre  tutte  le  innovazioni dirette al miglioramento o
          all'uso piu' comodo o  al  maggior  rendimento  delle  cose
          comuni.
          Sono  vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio
          alla stabilita' o alla sicurezza  del  fabbricato,  che  ne
          alterino  il  decoro architettonico o che ne rendano talune
          parti  comuni  dell'edificio  inservibili  all'uso   o   al
          godimento anche di un solo condomino".
          "Art.  1136  (Costituzione dell'assemblea e validita' delle
          deliberazioni). - L'assemblea  e'  regolarmente  costituita
          con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
          terzi del valore dell'intero edificio e  i  due  terzi  dei
          partecipanti al condominio.
          Sono  valide  le  deliberazioni  approvate con un numero di
          voti che rappresenti la  maggioranza  degli  intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio.
          Se  l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di numero,
          l'assemblea di seconda convocazione delibera in  un  giorno
          successivo  a quella della prima e, in ogni caso, non oltre
          dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e' valida  se
          riporta  un  numero  di  voti  che rappresenti il terzo dei
          partecipanti al condominio e almeno  un  terzo  del  valore
          dell'edificio.
          Le  deliberazioni  che  concernono  la  nomina  e la revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie      che      esorbitano     dalle     attribuzioni
          dell'amministratore medesimo nonche' le  deliberazioni  che
          concernono  la  ricostruzione  dell'edificio  o riparazioni
          straordinarie di  notevole  entita'  devono  essere  sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
          (Omissis).