Art. 27.
                    (Limiti ai consumi di energia)
1.  I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici
sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo
4,  in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e  alla  zona  climatica  di
appartenenza.