Art. 28. 
         (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni) 
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
in comune, in doppia copia, insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il  progetto
delle opere stesse corredate da una relazione  tecnica,  sottoscritta
dal progettista o dai proggettisti, che  ne  attesti  la  rispondenza
alle prescrizioni della presente legge. 
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma  1
non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori,  il
sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del  suddetto
adempimento. 
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata  secondo
le   modalita'   stabilite   con   proprio   decreto   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata dal
comune ai fini dei controlli e delle verifiche  di  cui  all'articolo
33. 
5.  La  seconda  copia  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,
restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi  ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel  caso  l'esistenza  di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono  responsabili
della conservazione di tale documentazione in cantiere.