Art. 29. 
               (Certificazione delle opere e collaudo) 
1. Per la certificazione e il collaudo  delle  opere  previste  dalla
presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46. 
 
          Note all'art. 29:
          La  legge 5 marzo 1990, n. 46 reca: "Norme per la sicurezza
          degli impianti".