Art. 30. 
              (Certificazione energetica degli edifici) 
1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,  adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici
e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione  energetica  degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione. 
2. Nei casi  di  compravendita  o  di  locazione  il  certificato  di
collaudo e la  certificazione  energetica  devono  essere  portati  a
conoscenza dell'acquirente o del  locatario  dell'intero  immobile  o
della singola unita' immobiliare. 
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e'
ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero  immobile
o  della  singola  unita'   immobiliare.   Le   spese   relative   di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 
4.  L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha   una
validita' temporale di cinque anni a  partire  dal  momento  del  suo
rilascio.