Art. 32.
                    (Certificazioni e informazioni
                           ai consumatori)
1.  Ai  fini  della  commercializzazione,  le  caratteristiche  e  le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono  essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma  1  sono  obbligate  a  riportare  su  di  essi   gli   estremi
dell'avvenuta certificazione.