Art. 33. (Controlli e verifiche) 1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spesa del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente degli impianti. 3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera il sindaco ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.