Art. 33. 
                       (Controlli e verifiche) 
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle  norme  della
presente legge in relazione al progetto delle opere in corso  d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di  fine  lavori  dichiarata  dal
committente. 
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento  anche  su
richiesta e a spesa del committente,  dell'acquirente  dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente degli impianti. 
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera il sindaco
ordina la sospensione dei lavori. 
4. In caso di accertamento  di  difformita'  su  opere  terminate  il
sindaco ordina, a carico del proprietario,  le  modifiche  necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla  presente
legge. 
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa  il  prefetto
per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.