Art. 34. 
                             (Sanzioni) 
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28  e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni. 
2. Il  proprietario  dell'edificio  nel  quale  sono  eseguite  opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28  e
che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito  con
la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento  e  non
superiore al 25 per cento del valore delle opere. 
3.  Il  costruttore  e  il  direttore  dei  lavori  che  omettono  la
certificazione di cui all'articolo  29,  ovvero  che  rilasciano  una
certificazione non veritiera nonche' il progettista che  rilascia  la
relazione di cui al comma 1  dell'articolo  28  non  veritiera,  sono
punti in solido con la sanzione amministrativa  non  inferiore  all'1
per cento e non superiore al 5 per  cento  del  valore  delle  opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale. 
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
29 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento 
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale 
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio,  o  l'eventuale
terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che  non  ottempera  a
quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2,  e'  puntito  con  la
sanzione amministrativa  non  inferiore  a  lire  un  milione  e  non
superiore a lire cinque miloni. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 del  medesimo  articolo  31,  le
parti sono punite ognuna con la sanzione  amministrativa  pari  a  un
terzo  dell'importo  del  contratto  sottoscritto,  fatta  salva   la
nullita' dello stesso. 
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni  e
non superiore a  lire  cinquanta  milioni,  fatti  salvi  i  casi  di
responsabilita' penale. 
7.  Qualora   soggetto   della   sanzione   amministrativa   sia   un
professionista,  l'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne
comunicazione  all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   i
provvedimenti disciplinari conseguenti. 
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina,  ai  sensi
dell'articolo 19, del tecnico responsabile  per  la  conservazione  e
l'uso   razionale   dell'energia,   e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non  superiore  a
lire cento milioni.