Art. 35.
              (Provvedimenti di sospensione dei lavori)
1.  Il  sindaco,  con  provvedimento  mediante  il  quale  ordina  la
sospensione  dei  lavori,  ovvero   le   modifiche   necessarie   per
l'adeguamento   dell'edificio,   deve   fissare  il  termine  per  la
regolarizzazione.   L'inosservanza   del    termine    comporta    la
comunicazione  al  prefetto,  l'ulteriore  irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a  carico
del proprietario.