Art. 36.
               (Irregolarita' rilevate dall'acquirente
                          o dal conduttore)
1.  Qualora  l'acquirente  o  il  conduttore  dell'immobile riscontra
difformita' dalle norme della presente legge,  anche  non  emerse  da
eventuali  precedenti  verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.