Art. 4. 
            (Procedura per la dichiarazione di mobilita') 
1. L'impresa che sia stata ammessa al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire  il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di  non  poter  ricorrere  a
misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di  mobilita'
ai sensi del presente articolo. 
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma  1
sono tenute  a  darne  comunicazione  preventiva  per  iscritto  alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a  norma  dell'articolo
19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette  rappresentanze
la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di
categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di  categoria
puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei
motivi  che  determinano  la  situazione  di  eccedenza;  dei  motivi
tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si  ritiene  di  non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed evitare in tutto o in parte, la dichiarazione  di  mobilita';  del
numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali  del
personale  eccedente;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma  di
mobilita' delle eventuali  misure  programmate  per  fronteggiare  la
conseguenza  sul  piano  sociale  della  attuazione   del   programma
medesimo. Alla comunicazione va allegata  copia  dalla  ricevuta  del
versamento dell'INPS a titolo di anticipazione  sulla  somma  di  cui
all'articolo 5, comma 4, di una somma  pari  al  trattamento  massimo
mensile di integrazione salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
lavoratori ritenuti eccedenti. 
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della  ricevuta  del
versamento di cui al comma 3 devono  essere  contestualmente  inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della  comunicazione
di cui  al  comma  2,  a  richiesta  della  rappresentanze  sindacali
aziendali e delle rispettive associazioni  si  procede  ad  un  esame
congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le  cause  che  hanno
contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'
di utilizzazione diversa di tale  personale,  o  di  una  sua  parte,
nell'ambito  della  stessa  impresa,  anche  mediante  contratti   di
solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. 
6. La procedura  di  cui  al  comma  5  deve  essere  esaurita  entro
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della  comunicazione
dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del  lavoro  e
della massima occupazione comunicazione scritta sul  risultato  della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.  Analoga
comunicazione  scritta  puo'  essere   inviata   dalle   associazioni
sindacali dei lavoratori. 
7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto   l'accordo,   il   direttore
dell'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione
convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie  di  cui
al comma 5, anche formulando proposte  per  la  realizzazione  di  un
accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta  giorni  dal
ricevimento da parte dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione  della  comunicazione  dell'impresa  prevista  al
comma 6. 
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati  dalla  procedura  di
mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono
ridotti alla meta'. 
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di  cui
ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di  collocare  in  mobilita'
gli impiegati, gli operai  e  i  quadri  eccedenti,  comunicando  per
iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei  termini  di
preavviso. Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in
mobilita' con l'indicazione per ciascun  soggetto  del  nominati  del
luogo di residenza, della qualifica,  del  livello  di  inquadramento
dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con  puntuale  indicazione
delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta
di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato  per  iscritto
all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della   massima   occupazione
competente,  alla  Commissione  regionale  per   l'impiego   e   alle
associazioni di categoria di cui al comma 2. 
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  collocare  in  mobilita'  i
lavoratori o ne collochi un  numero  inferiore  a  quello  risultante
dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al  recpuero
delle somme pagate in eccedenza rispetto a  quella  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi  dovuti
all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. 
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di  cui
al presente  articolo,  che  prevedano  il  riassorbimento  totale  o
parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono  stabilire  anche
in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del  codice  civile  la
loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive  di  efficacia  ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo. 
13. I lavoratori ammessi al trattamento  di  cassa  integrazione,  al
termine del periodo di  godimento  del  trattamento  di  integrazione
salariale, rientrano in azienda. 
14.  Il  presente  articolo  non  trova  applicazione  nel  corso  di
eccedenze determinate da fine lavoro  nelle  imprese  edili  e  nelle
attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per  i  lavoratori  assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato. 
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in
diverse province della stessa  regione  ovvero  in  piu'  regioni  la
competenza  a  promuovere  l'accordo  di  cui  al  comma   7   spetta
rispettivamente al direttore  dell'Ufficio  regionale  del  lavoro  e
della massima occupazione ovvero  al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale.  Agli  stessi  vanno  inviate  le  comunicazioni
previste dal comma 4. 
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 
675  le  disposizioni  del  decreto-legge  30  marzo  1978,   n.   80
convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n.  215,  ad
eccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto  legge  13  dicembre
1978, n. 795 convertito con  modificazioni  dalla  legge  9  febbraio
1979, n. 36.